Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'8 settembre 2011.#Commissione europea contro Repubblica portoghese.#Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/271/CEE - Inquinamento ed effetti nocivi - Trattamento delle acque reflue urbane - Artt. 3, 5 e 6 - Mancata individuazione delle aree sensibili - Mancata esecuzione di un trattamento più rigoroso degli scarichi in aree sensibili.#Causa C-220/10.

ECLI:EU:C:2011:558Eu Chamb 08 C8 set 2011

Testo completo

Oggetto della causa
Dispositivo

Oggetto della causa

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40).

Dispositivo

Dispositivo

1) La Repubblica portoghese,

– individuando come aree meno sensibili tutte le acque costiere delle isole di Madeira e di Porto Santo;

– sottoponendo le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti, quali gli agglomerati di Funchal e Câmara de Lobos, e scaricate nelle acque costiere dell’isola di Madeira, ad un trattamento meno rigoroso di quello previsto all’art. 4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

– non garantendo, con riferimento ad un agglomerato dell’estuario del Tago, vale a dire l’agglomerato Quinta do Conde, l’esistenza di reti fognarie per le acque reflue urbane ai sensi dell’art. 3 di tale direttiva;

– non garantendo, con riferimento agli agglomerati di Albufeira/Armação de Pêra, di Beja, di Chaves e di Viseu, nonché a quattro agglomerati che effettuano scarichi sulla riva sinistra dell’estuario del Tago, vale a dire Barreiro/Moita, Corroios/Quinta da Bomba, Quinta do Conde e Seixal, un trattamento più rigoroso di quello previsto all’art. 4 di detta direttiva,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3, 5 e 6 della direttiva 91/271.

2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.