ECLI:EU:C:2011:606•Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 settembre 2011.#Commissione europea contro Regno di Spagna.#Inadempimento di uno Stato - Direttiva "habitat" - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche - Artt. 4, n. 4, e 6, nn. 1 e 2 - Fissazione di priorità per le zone speciali di conservazione e istituzione di un sistema di protezione adeguata di queste ultime - Insussistenza della garanzia di una tutela giuridica adeguata delle zone speciali di conservazione ubicate nell'arcipelago delle Canarie.#Causa C-90/10.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 settembre 2011.#Commissione europea contro Regno di Spagna.#Inadempimento di uno Stato - Direttiva "habitat" - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche - Artt. 4, n. 4, e 6, nn. 1 e 2 - Fissazione di priorità per le zone speciali di conservazione e istituzione di un sistema di protezione adeguata di queste ultime - Insussistenza della garanzia di una tutela giuridica adeguata delle zone speciali di conservazione ubicate nell'arcipelago delle Canarie.#Causa C-90/10.
ECLI:EU:C:2011:606Eu Chamb 04 C22 set 2011
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 4, n. 4, e 6, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) – Siti di importanza comunitaria – Misure di conservazione – Regione biogeografica macaronesica.
Dispositivo
Dispositivo
1) Il Regno di Spagna,
– omettendo di stabilire, ai sensi dell’art. 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, priorità per le zone speciali di conservazione corrispondenti ai siti d’importanza comunitaria della regione biogeografica macaronesica situati in territorio spagnolo e identificati con la decisione della Commissione 28 dicembre 2001, 2002/11/CE, che stabilisce l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica, ai sensi della direttiva 92/43, e
– non avendo adottato, né applicato, ai sensi dell’art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva 92/43, misure appropriate di conservazione, né un regime di protezione che eviti il degrado degli habitat e le perturbazioni significative delle specie assicurando la tutela giuridica delle zone speciali di conservazione corrispondenti ai siti menzionati nella decisione 2002/11, situati in territorio spagnolo,
non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza delle summenzionate disposizioni della detta direttiva.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
3) La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.
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