Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 ottobre 2010.#Commissione europea contro Regno del Belgio.#Inadempimento di uno Stato - Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita - Direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE - Enti mutualistici attivi sul mercato dell'assicurazione malattia integrativa - Trasposizione non corretta o incompleta.#Causa C-41/10.

ECLI:EU:C:2010:653Eu Chamb 08 C28 ott 2010

Testo completo

Oggetto della causa
Dispositivo

Oggetto della causa

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Trasposizione non corretta e incompleta degli artt. 6, 8, 15, 16 e 17 della direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3), nonché degli artt. 20, 21 e 22 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228, pag. 1).

Dispositivo

Dispositivo

1) Avendo trasposto in maniera non corretta e incompleta la prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 marzo 2002, 2002/13/CE, e la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita»), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza, in particolare, degli artt. 6, 8, 15, 16 e 17 della direttiva 73/239, come modificata dalla direttiva 2002/13, nonché degli artt. 20‑22 della direttiva 92/49.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.