Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 settembre 2012.#Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) contro Commissione europea.#Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercati greci della fornitura di lignite e di elettricità all’ingrosso – Decisione che istituisce misure specifiche per porre rimedio agli effetti anticoncorrenziali di una violazione dell’articolo 86, paragrafo 1, CE, in combinato disposto con l’articolo 82 CE, accertata in una decisione anteriore – Articolo 86, paragrafo 3, CE – Annullamento della decisione anteriore.#Causa T‑421/09.

ECLI:EU:T:2012:450Eu Chamb 06 T20 set 2012

Testo completo





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 settembre 2012 –
DEI / Commissione

(causa T-421/09)

«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercati greci della fornitura di lignite e di elettricità all’ingrosso – Decisione che istituisce misure specifiche per porre rimedio agli effetti anticoncorrenziali di una violazione dell’articolo 86, paragrafo 1, CE, in combinato disposto con l’articolo 82 CE, accertata in una decisione anteriore – Articolo 86, paragrafo 3, CE – Annullamento della decisione anteriore»

Ricorso di annullamento – Atto impugnato – Decisione contenente misure per porre rimedio a una violazione della concorrenza accertata in una decisione anteriore annullata – Assenza di fondamento giuridico – Annullamento (Art. 86, § 3, CE; art. 263 TFUE) (v. punti 38-40)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 6244 def. della Commissione, del 4 agosto 2009, che istituisce provvedimenti specifici per correggere gli effetti anticoncorrenziali dell’infrazione accertata nella decisione della Commissione del 5 marzo 2008 sulla concessione o il mantenimento in vigore, da parte della Repubblica ellenica, di diritti per l’estrazione della lignite a favore della DEI.

Dispositivo

1)

La decisione C(2009) 6244 def. della Commissione, del 4 agosto 2009, che istituisce provvedimenti specifici per correggere gli effetti anticoncorrenziali dell’infrazione accertata nella decisione della Commissione del 5 marzo 2008 sulla concessione o il mantenimento in vigore, da parte della Repubblica ellenica, di diritti per l’estrazione della lignite a favore della Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A E (DEI) è annullata.

2)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle esposte dalla DEI.

3)

La Repubblica ellenica sopporterà le proprie spese.

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