ECLI:EU:T:2011:496•Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 settembre 2011.#Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contro Commissione europea.#Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto comunitaria - Prestazione di servizi esterni per programmi d’istruzione - Aggiudicazione dell’appalto a più offerenti - Classificazione di un offerente - Ricorso di annullamento - Obbligo di motivazione - Cause di esclusione dalla procedura di aggiudicazione di un appalto - Art. 93, n. 1, lett. f), del regolamento finanziario - Periodo di validità delle offerte - Responsabilità extracontrattuale.#Causa T-298/09.
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 settembre 2011.#Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contro Commissione europea.#Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto comunitaria - Prestazione di servizi esterni per programmi d’istruzione - Aggiudicazione dell’appalto a più offerenti - Classificazione di un offerente - Ricorso di annullamento - Obbligo di motivazione - Cause di esclusione dalla procedura di aggiudicazione di un appalto - Art. 93, n. 1, lett. f), del regolamento finanziario - Periodo di validità delle offerte - Responsabilità extracontrattuale.#Causa T-298/09.
ECLI:EU:T:2011:496Eu Chamb 02 T20 set 2011
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento di due decisioni della Commissione, comunicate con due lettere distinte del 12 maggio 2009, recanti la classificazione della ricorrente, per le sue offerte presentate in risposta al bando di gara EAC/01/2008 relativo alla prestazione di servizi esterni per programmi d’istruzione (ESP-ISEP) (GU 2008/S 158 212752), per il lotto n. 1 (Sviluppo e manutenzione del sistema informatico) nonché per il lotto n. 2 (Studi, testaggio, formazione e supporto a sistemi informatici), in qualità di secondo contraente per ciascuno di tali lotti e, dall’altro, domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) L’Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
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