ECLI:EU:T:2011:451•Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 settembre 2011.#Deutsche Bahn AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).#Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo IC4 - Marchio comunitario denominativo anteriore ICE e marchio nazionale figurativo anteriore IC - Criteri di valutazione del rischio di confusione - Impedimenti relativi alla registrazione - Somiglianza dei servizi - Somiglianza dei segni - Carattere distintivo del marchio anteriore - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009.#Causa T-274/09.
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 settembre 2011.#Deutsche Bahn AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).#Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo IC4 - Marchio comunitario denominativo anteriore ICE e marchio nazionale figurativo anteriore IC - Criteri di valutazione del rischio di confusione - Impedimenti relativi alla registrazione - Somiglianza dei servizi - Somiglianza dei segni - Carattere distintivo del marchio anteriore - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009.#Causa T-274/09.
ECLI:EU:T:2011:451Eu Chamb 01 T9 set 2011
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 30 aprile 2009 (procedimento R 1380/2007‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Deutsche Bahn AG e la DSB.
Dispositivo
Dispositivo
1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 aprile 2009 (procedimento R 1380/2007‑1) e la decisione della divisione di opposizione dell’UAMI 26 luglio 2007 sono annullate.
2) L’UAMI è condannato alle spese sostenute dalla Deutsche Bahn AG ai fini tanto del presente procedimento giurisdizionale quanto del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
3) L’UAMI e la DSB sopporteranno le proprie spese.
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