ECLI:EU:T:2011:120•Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 marzo 2011.#Repubblica ellenica contro Commissione europea.#FEAOG - Sezione Garanzia - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero - Art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 - Valutazione del rischio di danno finanziario per il FEAOG - Principio di proporzionalità.#Causa T-184/09.
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 marzo 2011.#Repubblica ellenica contro Commissione europea.#FEAOG - Sezione Garanzia - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero - Art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 - Valutazione del rischio di danno finanziario per il FEAOG - Principio di proporzionalità.#Causa T-184/09.
ECLI:EU:T:2011:120Eu Chamb 06 T24 mar 2011
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 marzo 2009, 2009/253/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia (GU L 75, pag. 15), in quanto essa esclude talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
Dispositivo
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
Ti chiedi come si applica questo testo alla tua situazione?
Consulenza gratuita, senza impegno
Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.