ECLI:EU:T:2011:515•Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 22 settembre 2011.#Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contro Commissione europea.#Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara d’appalto - Prestazione di servizi informatici, inclusa la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi informatici della Direzione generale della Pesca e degli Affari marittimi - Rigetto dell’offerta di un concorrente - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Trasparenza - Criteri di aggiudicazione - Conflitto di interessi - Errore manifesto di valutazione - Responsabilità extracontrattuale.#Causa T-86/09.
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 22 settembre 2011.#Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contro Commissione europea.#Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara d’appalto - Prestazione di servizi informatici, inclusa la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi informatici della Direzione generale della Pesca e degli Affari marittimi - Rigetto dell’offerta di un concorrente - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Trasparenza - Criteri di aggiudicazione - Conflitto di interessi - Errore manifesto di valutazione - Responsabilità extracontrattuale.#Causa T-86/09.
ECLI:EU:T:2011:515Eu Chamb 07 T22 set 2011
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione 12 dicembre 2008, recante il rigetto dell’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto MARE/2008/01, avente ad oggetto la fornitura di servizi informatici, inclusa la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi informatici della Direzione generale della Pesca e degli Affari marittimi della Commissione(GU 2008, S 115), nonché della decisione di assegnare l’appalto ad un altro partecipante; dall’altro, una domanda di risarcimento dei danni.
Dispositivo
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.
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