ECLI:EU:T:2010:288•Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 7 luglio 2010.#Commissione europea contro Antiche Terre Soc. coop. rl Società Agricola Cooperativa.#Clausola compromissoria - Programma per la promozione di tecnologie energetiche in Europa (Thermie) - Contratto relativo al progetto di realizzazione a Umbertide (Italia) di una centrale di produzione di energia elettrica mediante una tecnologia innovativa di combustione di biomasse agro-forestali - Modifica sostanziale delle condizioni di esecuzione del contratto - Recesso - Rimborso delle somme versate - Interessi.#Causa T-51/09.
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 7 luglio 2010.#Commissione europea contro Antiche Terre Soc. coop. rl Società Agricola Cooperativa.#Clausola compromissoria - Programma per la promozione di tecnologie energetiche in Europa (Thermie) - Contratto relativo al progetto di realizzazione a Umbertide (Italia) di una centrale di produzione di energia elettrica mediante una tecnologia innovativa di combustione di biomasse agro-forestali - Modifica sostanziale delle condizioni di esecuzione del contratto - Recesso - Rimborso delle somme versate - Interessi.#Causa T-51/09.
ECLI:EU:T:2010:288Eu Chamb 07 T7 lug 2010
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Ricorso proposto dalla Commissione ai sensi dell’art. 238 CE, diretto ad ottenere la condanna della Antiche Terre al rimborso delle somme versate dalla Comunità europea in esecuzione del contratto 23 dicembre 1996, n. BM/188/96, stipulato con tre società, tra cui la Antiche Terre, nell’ambito del programma Thermie.
Dispositivo
Dispositivo
1) La Antiche Terre Soc. coop. rl Società Agricola Cooperativa è condannata a pagare alla Commissione europea la somma di EUR 479 332,40, oltre agli interessi di mora al tasso legale italiano, calcolati conformemente ai tassi in vigore a partire dal 4 gennaio 2004 e fino a completo pagamento del debito, previa detrazione della somma di EUR 461 979 recuperata dalla Commissione in seguito all’escussione, il 25 gennaio 2005, della garanzia bancaria della quale era beneficiaria.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) La Antiche Terre è condannata alle spese.
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