ECLI:EU:T:2010:80•Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 9 marzo 2010.#Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).#Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo EURO AUTOMATIC CASH - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009].#Causa T-15/09.
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 9 marzo 2010.#Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).#Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo EURO AUTOMATIC CASH - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009].#Causa T-15/09.
ECLI:EU:T:2010:80Eu Chamb 02 T9 mar 2010
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 18 novembre 2008 (procedimento R 70/2006 4), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo EURO AUTOMATIC CASH come marchio comunitario.
Dati della causa
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Dispositivo
Dispositivo
1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 18 novembre 2008 (procedimento R 70/2006 4) è annullata.
2) L’UAMI sopporterà quattro quinti delle spese esposte dalle parti dinanzi al Tribunale.
3) L’Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) sopporterà un quinto delle spese esposte dalle parti dinanzi al Tribunale.
4) L’UAMI sopporterà le spese indispensabili sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI.
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