ECLI:EU:C:2011:171•Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 23 marzo 2011.#Repubblica estone contro Commissione europea.#Impugnazione - Zucchero - Determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per i nuovi Stati membri.#Causa C-535/09 P.
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 23 marzo 2011.#Repubblica estone contro Commissione europea.#Impugnazione - Zucchero - Determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per i nuovi Stati membri.#Causa C-535/09 P.
ECLI:EU:C:2011:171Eu Chamb 08 C23 mar 2011
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 2 ottobre 2009, causa T‑324/05, Estonia/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avente ad oggetto l’annullamento del regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 2005, n. 832, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 138, pag. 3).
Dispositivo
Dispositivo
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Repubblica di Estonia è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
3) La Repubblica di Lettonia sopporta le proprie spese.
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