ECLI:EU:C:2010:338•Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 10 giugno 2010.#Thomson Sales Europe contro Commissione europea.#Impugnazione - Codice doganale - Sgravio di dazi doganali - Mancato recupero a posteriori - Dazi antidumping - Assenza di manifesta negligenza - Complessità della normativa - Esperienza professionale - Diligenza dell'operatore - Televisori a colori fabbricati in Tailandia - Atti impugnabili.#Causa C-498/09 P.
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 10 giugno 2010.#Thomson Sales Europe contro Commissione europea.#Impugnazione - Codice doganale - Sgravio di dazi doganali - Mancato recupero a posteriori - Dazi antidumping - Assenza di manifesta negligenza - Complessità della normativa - Esperienza professionale - Diligenza dell'operatore - Televisori a colori fabbricati in Tailandia - Atti impugnabili.#Causa C-498/09 P.
ECLI:EU:C:2010:338Eu Chamb 08 C10 giu 2010
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 29 settembre 2009, cause riunite T‑225/07 e T‑364/07, Thomson Sales Europe/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione 7 maggio 2007, REM n. 03/05, che aveva indicato alle autorità francesi che era ingiustificato concedere uno sgravio dai dazi all’importazione sui ricevitori televisivi a colori fabbricati in Tailandia cui si riferisce la loro domanda 14 settembre 2005, nonché annullamento della lettera della Commissione 20 luglio 2007, che non aveva confermato l’acquisizione del beneficio del mancato recupero dei dazi all’importazione su detti apparecchi – Procedimento relativo alla domanda di sgravio dai dazi reclamato sul fondamento dell’art. 239 del codice doganale nonché a quella di mancato recupero di detti dazi in base all’art. 220, n. 2, lett. b), di tale codice – Violazione dei diritti della difesa - Errore di qualificazione giuridica dei fatti.
Dispositivo
Dispositivo
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Thomson Sales Europe è condannata alle spese.
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