ECLI:EU:C:2010:384•Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 30 giugno 2010.#Royal Appliance International GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).#Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b) - Marchio anteriore "sensixx - Segno denominativo "Centrixx" - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Domanda di decadenza di un marchio anteriore - Controversia pendente dinanzi ai giudici nazionali - Domanda di sospensione del procedimento dinanzi al Tribunale.#Causa C-448/09 P.
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 30 giugno 2010.#Royal Appliance International GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).#Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b) - Marchio anteriore "sensixx - Segno denominativo "Centrixx" - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Domanda di decadenza di un marchio anteriore - Controversia pendente dinanzi ai giudici nazionali - Domanda di sospensione del procedimento dinanzi al Tribunale.#Causa C-448/09 P.
ECLI:EU:C:2010:384Eu Chamb 05 C30 giu 2010
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 15 settembre 2009, causa T‑446/09, Royal Appliance International/UAMI‑BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 3 ottobre 2007, che respingeva la registrazione del segno denominativo «Centrixx» in quanto marchio comunitario per taluni prodotti rientranti nella classe 7, accogliendo l’opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale «sensixx» – Mancata sospensione del procedimento in attesa della soluzione della controversia pendente dinanzi ai giudici nazionali in relazione alla domanda di decadenza del marchio anteriore – Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Rischio di confusione tra due marchi.
Dispositivo
Dispositivo
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Royal Appliance International GmbH è condannata alle spese.
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