ECLI:EU:C:2010:174•Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 26 marzo 2010.#Eis.de GmbH contro BBY Vertriebsgesellschaft mbH.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania.#Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Marchi - Internet - Pubblicità a partire da parole chiave ("keyword advertising") - Visualizzazione di un annuncio del concorrente del titolare del marchio a partire dall'inserimento di una parola chiave identica a detto marchio - Direttiva 89/104/CEE - Art. 5, n. 1, lett. a) .#Causa C-91/09.
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 26 marzo 2010.#Eis.de GmbH contro BBY Vertriebsgesellschaft mbH.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania.#Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Marchi - Internet - Pubblicità a partire da parole chiave ("keyword advertising") - Visualizzazione di un annuncio del concorrente del titolare del marchio a partire dall'inserimento di una parola chiave identica a detto marchio - Direttiva 89/104/CEE - Art. 5, n. 1, lett. a) .#Causa C-91/09.
ECLI:EU:C:2010:174Eu Chamb 05 C26 mar 2010
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Bundesgerichtshof Karlsruhe – Interpretazione dell’art. 5, n. 1, lett. a), della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) – Iscrizione, presso un prestatore di servizi che gestisce un motore di ricerca in Internet, di un segno simile a un marchio d’impresa allo scopo di far apparire sullo schermo in modo automatico, digitando tale segno come parola chiave, pubblicità per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il detto marchio è stato registrato («keyword advertising») – Mancanza di autorizzazione da parte del titolare del marchio - Qualificazione di siffatta utilizzazione del marchio d’impresa quale “uso” ai sensi della disposizione citata.
Dispositivo
Dispositivo
1) L’art. 5, n. 1, lett. a), della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare che un inserzionista faccia – a partire da una parola chiave identica a tale marchio, da lui scelta, senza il consenso del detto titolare, nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet – pubblicità per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio in questione è registrato, qualora tale pubblicità non consenta o consenta soltanto difficilmente all’utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi cui si riferisce l’annuncio provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo ovvero, al contrario, da un terzo.
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