ECLI:EU:C:2010:36•Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 gennaio 2010.#Repubblica ellenica contro Commissione europea.#Impugnazione - Decisione della Commissione che dispone la riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso dal Fondo di coesione al progetto per il nuovo aeroporto internazionale di Atene a Spata - Ricorso di annullamento - Principi di irretroattività, di certezza del diritto e di proporzionalità - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.#Causa C-43/09 P.
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 gennaio 2010.#Repubblica ellenica contro Commissione europea.#Impugnazione - Decisione della Commissione che dispone la riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso dal Fondo di coesione al progetto per il nuovo aeroporto internazionale di Atene a Spata - Ricorso di annullamento - Principi di irretroattività, di certezza del diritto e di proporzionalità - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.#Causa C-43/09 P.
ECLI:EU:C:2010:36Eu Chamb 07 C22 gen 2010
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 19 novembre 2008, causa T‑404/05, Grecia/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 1° settembre 2005, C (2005) 3243, recante riduzione del contributo finanziario concesso dal Fondo di coesione al progetto n. 95/09/65/040, relativo al nuovo aeroporto internazionale di Atene a Spata.
Dispositivo
Dispositivo
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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