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ECLI:EU:C:2010:35•Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 22 gennaio 2010.#ecoblue AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).#Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b) - Marchio anteriore BLUE - Segno denominativo "Ecoblue" - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni.#Causa C-23/09 P.

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Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 22 gennaio 2010.#ecoblue AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).#Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b) - Marchio anteriore BLUE - Segno denominativo "Ecoblue" - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni.#Causa C-23/09 P.

ECLI:EU:C:2010:35Eu Chamb 05 C22 gen 2010

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Testo completo

Oggetto della causa
Dispositivo

Oggetto della causa

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 12 novembre 2008, causa T‑281/07, ecoblue AG/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso proposto dal richiedente il marchio denominativo «Ecoblue», per servizi delle classi 35, 36 e 38, avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 25 aprile 2007, R 844/2006-1, che ha respinto il ricorso presentato contro la decisione della divisione di opposizione recante diniego della registrazione del suddetto marchio, nell’ambito dell’opposizione proposta dal titolare del marchio denominativo comunitario «BLUE», per prodotti e servizi delle classi 9, 36 e 38, nonché di altri marchi denominativi comunitari contenenti il termine «BLUE».

Dispositivo

Dispositivo

1) L’impugnazione è respinta.

2) La ecoblue AG è condannata alle spese.

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