ECLI:EU:C:2011:296•Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 maggio 2011.#Commissione europea contro Repubblica federale di Germania.#Inadempimento di uno Stato - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Applicazione di un'aliquota ridotta - Animali vivi normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari per il consumo umano e animale - Cessioni, importazioni e acquisti di determinati animali vivi, in particolare di cavalli.#Causa C-453/09.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 maggio 2011.#Commissione europea contro Repubblica federale di Germania.#Inadempimento di uno Stato - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Applicazione di un'aliquota ridotta - Animali vivi normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari per il consumo umano e animale - Cessioni, importazioni e acquisti di determinati animali vivi, in particolare di cavalli.#Causa C-453/09.
ECLI:EU:C:2011:296Eu Chamb 07 C12 mag 2011
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 96 e 98, letti in combinato disposto con l’allegato III, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Aliquota ridotta – Cessione, importazione e acquisto di determinati animali vivi (in particolare cavalli) non destinati ad essere utilizzati nella preparazione o produzione di alimenti per il consumo umano o animale.
Dispositivo
Dispositivo
1) Applicando un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto al complesso delle cessioni, delle importazioni e degli acquisti intracomunitari di cavalli, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 96 e 98 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letti in combinato disposto con l’allegato III della stessa.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
3) La Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese.
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