Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 marzo 2011.#Commissione europea contro Regno del Belgio.#Inadempimento di uno Stato - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Criteri di selezione - Determinazione di soglie - Dimensione del progetto.#Causa C-435/09.

ECLI:EU:C:2011:176Eu Chamb 03 C24 mar 2011

Testo completo

Oggetto della causa
Dispositivo

Oggetto della causa

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Trasposizione errata e incompleta della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CEE (GU L 73, pag. 5) – Art. 4, nn. 2 e 3, in combinato disposto con gli allegati II e III (Comunità fiamminga), art. 4, n. 1, in combinato disposto con l’allegato I, punti 8, lett. a), e punto18, lett. a), art. 7, n. 1, lett. b) (Regione vallona) e art. 4, nn. 2 e 3, in combinato disposto con gli allegati II e III (Regione di Bruxelles capitale) – Soglie e criteri.

Dispositivo

Dispositivo

1) Non essendo stati adottati i provvedimenti necessari per l’attuazione corretta o completa:

– per quanto riguarda la normativa della Regione fiamminga, dell’art. 4, nn. 2 e 3, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, in combinato disposto con gli allegati II e III di detta direttiva;

– per quanto concerne la normativa della Regione vallona, dello stesso art. 4, n. 1, in combinato disposto con l’allegato I, punti 8, lett. a), e 18, lett. a), della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, e dell’art. 7, n. 1, lett. b), di detta direttiva e,

– per quanto concerne la normativa della Regione di Bruxelles capitale, dell’art. 4, nn. 2 e 3, in combinato disposto con gli allegati II e III della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, e di detto allegato III in quanto tale,

il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli da detta direttiva.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese