ECLI:EU:C:2010:817•Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 dicembre 2010.#Commissione europea contro Repubblica d'Austria.#Inadempimento di uno Stato - Regime fiscale - Direttiva 2006/112/CE - IVA - Base imponibile - Imposta gravante sulla fornitura di autoveicoli non ancora immatricolati nello Stato membro interessato, in funzione del loro valore e del loro consumo medio "Normverbrauchsabgabe".#Causa C-433/09.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 dicembre 2010.#Commissione europea contro Repubblica d'Austria.#Inadempimento di uno Stato - Regime fiscale - Direttiva 2006/112/CE - IVA - Base imponibile - Imposta gravante sulla fornitura di autoveicoli non ancora immatricolati nello Stato membro interessato, in funzione del loro valore e del loro consumo medio "Normverbrauchsabgabe".#Causa C-433/09.
ECLI:EU:C:2010:817Eu Chamb 03 C22 dic 2010
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 78 e 79 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 347, pag. 1) – Vendita di un autoveicolo – Inclusione nella base imponibile di una tassa gravante sulla fornitura di veicoli non ancora immatricolati nello Stato membro interessato in funzione del loro valore e del loro consumo medio («Normverbrauchsabgabe»).
Dispositivo
Dispositivo
1) Includendo l’imposta sul consumo normale («Normverbrauchsabgabe») nel calcolo della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto riscossa in Austria al momento della fornitura di un autoveicolo, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 78 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
2) Per il resto il ricorso è respinto.
3) La Commissione europea e la Repubblica d’Austria sopporteranno ciascuna le proprie spese.
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