ECLI:EU:C:2010:122•Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 marzo 2010.#Commissione europea contro Regno del Belgio.#Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2008/1/CE - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Mancata trasposizione entro il termine prescritto.#Causa C-258/09.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 marzo 2010.#Commissione europea contro Regno del Belgio.#Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2008/1/CE - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Mancata trasposizione entro il termine prescritto.#Causa C-258/09.
ECLI:EU:C:2010:122Eu Chamb 06 C4 mar 2010
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per conformarsi, nella Regione vallone, all’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) – Impianti esistenti che possono avere un’incidenza sulle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo nonché sull’inquinamento.
Dispositivo
Dispositivo
1) Il Regno del Belgio, avendo autorizzato nella Regione vallone il funzionamento di impianti esistenti non conformi ai requisiti previsti dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b) e 15, n. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, e ciò malgrado la scadenza del 30 ottobre 2007, come previsto dall’art. 5, n. 1, di tale direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della medesima direttiva.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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