ECLI:EU:C:2009:804•Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2009.#M contro Agenzia europea di valutazione dei medicinali.#Causa C-197/09 RX-II.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2009.#M contro Agenzia europea di valutazione dei medicinali.#Causa C-197/09 RX-II.
ECLI:EU:C:2009:804Eu Chamb 03 C17 dic 2009
Testo completo
DECISIONE DELLA CORTE (Sezione speciale di cui all’art. 123 ter del regolamento di procedura)
24 giugno 2009
«Riesame»
«Riesame della sentenza T-12/08 P — Causa matura per la decisione — Processo equo — Principio del contraddittorio — Pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto comunitario»
Nel procedimento C-197/09 RX,
avente ad oggetto la proposta di riesame formulata dal primo avvocato generale, ai sensi dell’art. 62 dello Statuto della Corte di giustizia, il 4 giugno 2009,
LA CORTE (Sezione speciale di cui all’art. 123 ter del regolamento di procedura),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e K. Lenaerts (relatore), presidenti di sezione,
visto l’art. 225, n. 2, secondo comma, CE,
visto l’art. 62 dello Statuto della Corte di giustizia,
vista la proposta del primo avvocato generale, sig.ra E. Sharpston,
ha emesso la seguente
Decisione
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1 |
La proposta di riesame formulata dal primo avvocato generale riguarda la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Sezione delle impugnazioni) 6 maggio 2009, causa T-12/08 P, M/EMEA (in prosieguo: la «sentenza 6 maggio 2009»), con cui quest’ultimo, da un lato, ha annullato l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 19 ottobre 2007, causa F-23/07, M/EMEA, nonché la decisione dell’Agenzia europea dei medicinali (EMEA) del 25 ottobre 2006 nella parte in cui quest’ultima ha respinto l’istanza del sig. M dell’8 agosto 2006, diretta a sottoporre il proprio caso alla commissione d’invalidità (in prosieguo: la «decisione 25 ottobre 2006»), e, dall’altro, ha condannato l’EMEA a corrispondere al ricorrente un’indennità pari a EUR 3000. |
Fatti
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2 |
Dalla sentenza 6 maggio 2009 emerge che il sig. M, agente temporaneo entrato al servizio dell’EMEA nell’ottobre 1996, è stato vittima di un infortunio sul lavoro nel marzo 2005 e, da allora, è in aspettativa per motivi di malattia. Il suo contratto con l’EMEA è scaduto il 15 ottobre 2006. |
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3 |
Il 17 febbraio 2006 il sig. M chiedeva che fosse costituita una commissione di invalidità, ma tale istanza veniva respinta dall’EMEA con lettera del 31 marzo 2006. |
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4 |
Il 3 luglio 2006 il sig. M proponeva contro detto diniego un reclamo respinto con la decisione del 25 ottobre 2006. |
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5 |
Nel frattempo, in data 8 agosto 2006, il sig. M presentava una nuova domanda di costituzione di una commissione d’invalidità, alla quale univa una relazione medica del dott. W. |
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6 |
Con lettera del 29 novembre 2006 l’EMEA comunicava al sig. M che la domanda in parola non poteva essere considerata come una nuova domanda, ai sensi dell’art. 59, n. 4, dello Statuto dei funzionari delle comunità europee, e che, pertanto, doveva essere respinta per i medesimi motivi indicati nella decisione del 25 ottobre 2006. |
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7 |
Con lettera del 25 gennaio 2007 il sig. M presentava un reclamo con cui chiedeva la revoca della decisione del 25 ottobre 2006 in quanto recante rigetto della sua domanda dell’8 agosto 2006. Inoltre, il giorno successivo egli presentava all’EMEA una richiesta di risarcimento dei danni materiali e morali subiti. |
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8 |
L’EMEA, con lettera del 31 gennaio 2007, respingeva il reclamo in questione e detta domanda. |
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9 |
Il sig. M, in data 19 marzo 2007, presentava ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica diretto, da una parte, all’annullamento della decisione del 25 ottobre 2006 e, dall’altra, alla condanna dell’EMEA al pagamento di EUR 100000 a titolo di risarcimento danni per illeciti amministrativi. |
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10 |
A seguito di un’eccezione d’irricevibilità sollevata dall’EMEA, il Tribunale della funzione pubblica, con la citata ordinanza M/EMEA, dichiarava il ricorso irricevibile riguardo sia alla domanda di annullamento sia alla domanda di risarcimento. Esso considerava irricevibile, in particolare, la domanda diretta avverso la decisione del 25 ottobre 2006, in quanto aveva respinto la domanda dell’8 agosto 2006 presentata dal sig. M, dal momento che la detta decisione era da considerarsi come una decisione meramente confermativa di quella contenuta nella lettera dell’EMEA del 31 marzo 2006. |
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11 |
In seguito a un’impugnazione proposta dal sig. M avverso detta ordinanza, il Tribunale di primo grado annullava quest’ultima con sentenza 6 maggio 2009, reputando che fosse inficiata da un errore di diritto nella parte in cui si dichiarava l’irricevibilità della domanda di annullamento e della domanda risarcitoria del sig. M. |
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12 |
Ritenendo la causa matura per la decisione, il Tribunale di primo grado dichiarava successivamente ricevibile la domanda di risarcimento danni del sig. M. Quanto al merito, condannava l’EMEA al pagamento di un’indennità pari a EUR 3000 a ristoro del danno morale addotto dal sig. M. |
Giudizio
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13 |
Si deve constatare che, nella fattispecie in esame, l’incidente di procedura, ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, applicabile, all’epoca, al Tribunale della funzione pubblica, costituito dall’eccezione di irricevibilità sollevata dall’EMEA dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, ha comportato che la discussione svoltasi in primo grado dinanzi a detto giudice e la valutazione dello stesso si siano esclusivamente incentrate sulla ricevibilità del ricorso presentato dal sig. M e su quella delle domande ad esso sottese. |
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14 |
La domanda di risarcimento danni formulata dal sig. M al fine, in particolare, di ottenere il ristoro del danno morale addotto da quest’ultimo, in siffatte circostanze, non ha dato origine, in punto di merito, ad alcun contraddittorio scritto e nemmeno orale dinanzi al Tribunale della funzione pubblica né tanto meno è stata oggetto di una valutazione e di una decisione sul merito da parte di detto giudice. |
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15 |
Inoltre, dalle memorie scritte depositate dalle parti nel contesto del procedimento d’impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado non emerge che questa stessa domanda sia stata, dal punto di vista del merito, al centro di un contraddittorio scritto prima che detto giudice, nel pronunciarsi sulla fondatezza della domanda di risarcimento del danno morale formulata dal sig. M, decidesse di concedere a quest’ultimo, accollandola all’EMEA, un’indennità pari a EUR 3000 per il danno di cui trattasi. Inoltre, né il verbale dell’udienza tenuta il 23 gennaio 2009 dal Tribunale di primo grado né la sentenza 6 maggio 2009 includono elementi indicanti che la fondatezza di detta domanda, in particolare l’esatta portata del diritto del sig. M a un risarcimento del danno morale, sia stata oggetto di discussione nel corso di quella udienza. |
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16 |
Da ciò risulta che, nella sentenza 6 maggio 2009, il Tribunale di primo grado, nel merito, ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dal sig. M, laddove, da un lato, l’incidente di procedura emerso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica non ha consentito lo svolgimento di un contraddittorio nel merito, scritto o orale, dinanzi a quest’ultimo giudice e, dall’altro, non risulta che un siffatto contraddittorio abbia avuto luogo dinanzi al Tribunale di primo grado. |
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17 |
Date queste premesse, occorre constatare che esiste un grave rischio per l’unità o la coerenza del diritto comunitario in quanto la sentenza 6 maggio 2009 ha statuito, nel merito, sulla domanda di risarcimento del danno morale asseritamente subito dal sig. M. |
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18 |
Si deve pertanto sottoporre a riesame la sentenza 6 maggio 2009. |
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19 |
Al riguardo è d’uopo, in primo luogo, verificare cosa debba intendersi per «causa matura per la decisione», ai sensi degli artt. 61 dello Statuto della Corte di giustizia e 13, n. 1, dell’allegato di cui al detto Statuto qualora, dinanzi al giudice di primo grado, nel caso di specie il Tribunale della funzione pubblica, il convenuto abbia chiesto a quest’ultimo di pronunciarsi su un’eccezione d’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito e il giudice dell’impugnazione, nel caso di specie il Tribunale di primo grado, annulli l’ordinanza del giudice di primo grado recante accoglimento della detta eccezione d’irricevibilità. |
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20 |
In secondo luogo, occorre accertare se il fatto che, dopo aver annullato la suddetta ordinanza e dichiarato ricevibile il ricorso, in particolare la domanda di risarcimento sottesa a quest’ultimo, il giudice dell’impugnazione, nel caso di specie il Tribunale di primo grado, si pronunci sul merito di una domanda di risarcimento del danno morale asseritamente subito dal ricorrente, laddove nessun contraddittorio scritto o orale si è svolto a tale riguardo dinanzi al giudice di primo grado, nel caso di specie il Tribunale della funzione pubblica, e non risulta che un siffatto contraddittorio abbia avuto luogo dinanzi al giudice dell’impugnazione, costituisca o meno una violazione delle prescrizioni connesse al diritto a un equo processo, in particolare di quella relativa al rispetto dei diritti della difesa. |
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21 |
In terzo luogo, nell’eventualità in cui si dovesse constatare che la sentenza 6 maggio 2009 viola gli artt. 61 dello Statuto della Corte di giustizia e 13, n. 1, dell’allegato al detto Statuto e/o ha violato le prescrizioni connesse al diritto a un equo processo, in particolare quella relativa al rispetto dei diritti della difesa, occorre esaminare se e, eventualmente, in che misura la sentenza di cui trattasi pregiudichi l’unità o la coerenza del diritto comunitario. |
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Per questi motivi, la Corte (Sezione speciale di cui all’art. 123 ter del regolamento di procedura) così provvede: |
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Firme |
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