ECLI:EU:T:2012:194•Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 aprile 2012.#Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contro Commissione europea.#Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Prestazione di servizi di consulenza aziendale, tecnica e di progetto per le applicazioni informatiche dell’Unione europea nei settori doganale, delle accise e della fiscalità — Rigetto dell’offerta di un offerente — Attribuzione dell’appalto ad un altro offerente — Ricorso di annullamento — Irricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Criteri di selezione e di attribuzione — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione.#Causa T‑554/08.
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 aprile 2012.#Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contro Commissione europea.#Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Prestazione di servizi di consulenza aziendale, tecnica e di progetto per le applicazioni informatiche dell’Unione europea nei settori doganale, delle accise e della fiscalità — Rigetto dell’offerta di un offerente — Attribuzione dell’appalto ad un altro offerente — Ricorso di annullamento — Irricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Criteri di selezione e di attribuzione — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione.#Causa T‑554/08.
ECLI:EU:T:2012:194Eu Chamb 06 T24 apr 2012
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione del 26 settembre 2008 di non prendere in considerazione l’offerta presentata dal consorzio formato dalla ricorrente e da altre società nella gara d’appalto «TAXUD/2007/AO‑005» vertente sulla prestazione di servizi di consulenza aziendale, tecnica e di progetto per le applicazioni informatiche comunitarie nei settori doganale, delle accise e della fiscalità (TiMea) e di tutte le decisioni successive, compresa quella di attribuire l’appalto al contraente vincitore, proposta sul fondamento degli articoli 225 CE e 230 CE e, dall’altro, domanda di risarcimento danni, presentata sulla base degli articoli 225 CE, 235 CE e 288 CE.
Dispositivo
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
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