ECLI:EU:T:2010:72•Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 4 marzo 2010.#Mundipharma AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).#Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo AVANZALENE - Marchio comunitario denominativo anteriore AVANZ - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009].#Causa T-477/08.
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 4 marzo 2010.#Mundipharma AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).#Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo AVANZALENE - Marchio comunitario denominativo anteriore AVANZ - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009].#Causa T-477/08.
ECLI:EU:T:2010:72Eu Chamb 05 T4 mar 2010
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 28 agosto 2008 (procedimento R 1694/2007-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la ALK Abelló A/S e la Mundipharma AG.
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Dispositivo
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Mundipharma AG è condannata alle spese, escluse quelle sostenute dalla ALK Abelló A/S.
3) La ALK-Abelló sopporterà le proprie spese.
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