Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 ottobre 2012.#Repubblica italiana contro Commissione europea.#FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA – Spese escluse dal finanziamento – Ortofrutticoli – Zucchero – Trasformazione degli agrumi – Latte – Seminativi – Rettifica finanziaria forfetaria – Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Insussistenza di errore di valutazione.#Causa T‑426/08.

ECLI:EU:T:2012:526Eu Chamb 01 T9 ott 2012

Testo completo





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 ottobre 2012 –
Italia / Commissione

(causa T-426/08)

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA – Spese escluse dal finanziamento – Ortofrutticoli – Zucchero – Trasformazione degli agrumi – Latte – Seminativi – Rettifica finanziaria forfetaria – Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Insussistenza di errore di valutazione»

1.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Motivo vertente sul difetto o sull’insufficienza della motivazione – Motivo vertente sull’inesattezza della motivazione – Distinzione (Art. 253 CE) (v. punti 17, 90)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo nuovo – Nozione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punto 37)

3.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Portata – Misure idonee a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti (Art. 5, § 4, TUE) (v. punti 39, 157)

4.                     Atti delle istituzioni – Regole di condotta amministrativa di portata generale – Atto diretto a produrre effetti esterni – Esercizio da parte della Commissione del suo potere discrezionale – Obbligo di rispettare le regole superiori dell’Unione (v. punto 41)

5.                     Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Latte e latticini – Prelievo supplementare sul latte – Controlli da parte degli Stati membri – Termini dei controlli – Termine imperativo – Compimento del controllo – Rapporto del controllo disponibile – Disponibilità interpretata in funzione della finalità del rapporto (Regolamento del Consiglio n. 3950/92, art. 1; regolamento della Commissione n. 1392/2001, art. 12, § 2) (v. punti 75, 85)

6.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999) (v. punti 125, 126, 145)

7.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Impossibilità di valutare precisamente i danni subiti dall’Unione – Rettifica forfettaria – Obbligo di rispettare il principio di proporzionalità (v. punti 131, 132, 174)

8.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto definitivo di imputare al Fondo talune spese – Necessità di un previo procedimento contraddittorio (v. punto 141)

9.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Introduzione di una graduazione del diniego di presa a carico in base al rischio cagionato per il FEAOG dalla gravità della carenza imputabile alle autorità nazionali di controllo – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova (v. punto 158)

10.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione (Art. 230 CE) (v. punto 184)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2008/582/CE della Commissione, dell’8 luglio 2008, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 186, pag. 39), nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario EUR 174 704 912,66 di spese effettuate dalla Repubblica italiana.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

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