ECLI:EU:T:2009:481•Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 3 dicembre 2009.#Iranian Tobacco Co. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).#Marchio comunitario - Procedura di decadenza - Marchio comunitario figurativo Bahman - Insussistenza del requisito dell’interesse ad agire - Art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 56, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009].#Causa T-223/08.
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 3 dicembre 2009.#Iranian Tobacco Co. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).#Marchio comunitario - Procedura di decadenza - Marchio comunitario figurativo Bahman - Insussistenza del requisito dell’interesse ad agire - Art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 56, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009].#Causa T-223/08.
ECLI:EU:T:2009:481Eu Chamb 07 T3 dic 2009
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 10 aprile 2008 (procedimento R 709/2007‑1) relativa ad una procedura di decadenza tra la AD Bulgartabac Holding Sofia e la Iranian Tobacco Co.
Dati della causa
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Dispositivo
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Iranian Tobacco Co. è condannata alle spese.
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