ECLI:EU:T:2011:492•Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 settembre 2011.#Arch Chemicals, Inc. e altri contro Commissione europea.#Ricorso di annullamento - Polizia sanitaria - Immissione sul mercato dei biocidi - Regolamento (CE) n. 1451/2007 - Mancanza di interesse individuale - Irricevibilità - Procedimento in contumacia.#Causa T-120/08.
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 settembre 2011.#Arch Chemicals, Inc. e altri contro Commissione europea.#Ricorso di annullamento - Polizia sanitaria - Immissione sul mercato dei biocidi - Regolamento (CE) n. 1451/2007 - Mancanza di interesse individuale - Irricevibilità - Procedimento in contumacia.#Causa T-120/08.
ECLI:EU:T:2011:492Eu Chamb 02 T20 set 2011
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di annullamento degli artt. 3, n. 2, 4, 7, n. 3, 14, n. 2, secondo comma, 15, n. 3, 17 e dell’allegato II del regolamento (CE) della Commissione 4 dicembre 2007, n. 1451, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325, pag. 3).
Dispositivo
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea.
3) L’Arch Chemicals, Inc., l’Arch Timber Protection Ltd, la Rhodia UK Ltd, la Sumitomo Chemical (UK) plc e la Troy Chemical Co. BV sopporteranno le proprie spese.
4) L’European Chemical Industry Council (CEFIC) sopporterà le proprie spese.
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