ECLI:EU:C:2010:585•Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 6 ottobre 2010.#Carlos Sáez Sánchez e Patricia Rueda Vargas contro Junta de Andalucía, Manuel Jalón Morente e a.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Granada - Spagna.#Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Art. 49 TFUE -Libertà di stabilimento - Sanità pubblica - Farmacie - Prossimità - Approvvigionamento di medicinali alla popolazione - Licenze - Ripartizione territoriale delle farmacie - Introduzione di limiti fondati sul criterio della densità demografica - Distanza minima tra le farmacie.#Causa C-563/08.
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 6 ottobre 2010.#Carlos Sáez Sánchez e Patricia Rueda Vargas contro Junta de Andalucía, Manuel Jalón Morente e a.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Granada - Spagna.#Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Art. 49 TFUE -Libertà di stabilimento - Sanità pubblica - Farmacie - Prossimità - Approvvigionamento di medicinali alla popolazione - Licenze - Ripartizione territoriale delle farmacie - Introduzione di limiti fondati sul criterio della densità demografica - Distanza minima tra le farmacie.#Causa C-563/08.
ECLI:EU:C:2010:585Eu Chamb 07 C6 ott 2010
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 2 de Granada – Interpretazione dell’art. 43 CE – Normativa che prevede le condizioni da soddisfare per l’apertura di nuove farmacie – Limiti in funzione del numero di abitanti e della necessità di mantenere una distanza minima tra farmacie.
Dispositivo
Dispositivo
L’art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che, in linea di principio, non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che impone limiti al rilascio di licenze per nuove farmacie disponendo che:
– in ogni zona farmaceutica può essere creata un’unica farmacia, in linea di massima, per tranche di 2 800 abitanti;
– può essere creata una farmacia supplementare solo quando tale soglia è oltrepassata. Tale farmacia è creata per la frazione superiore a 2 000 abitanti, e
– ogni farmacia deve rispettare una distanza minima rispetto alle farmacie già esistenti. In linea di massima tale distanza è pari a 250 metri.
Tuttavia, l’art. 49 TFUE osta a siffatta normativa nazionale nei limiti in cui le norme di base dei 2 800 abitanti o dei 250 metri impediscono, nelle zone geografiche aventi caratteristiche demografiche particolari, la creazione di un numero sufficiente di farmacie in grado di garantire un servizio farmaceutico adeguato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
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