ECLI:EU:C:2009:204•Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 26 marzo 2009.#Maria Catena Rita Pignataro contro Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Catania e altri.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Italia.#Condizioni di eleggibilità ad elezioni regionali - Obbligo di residenza nella regione considerata - Artt.17 CE e 18 CE - Diritti fondamentali - Mancanza di collegamento con il diritto comunitario - Manifesta incompetenza della Corte.#Causa C-535/08.
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 26 marzo 2009.#Maria Catena Rita Pignataro contro Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Catania e altri.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Italia.#Condizioni di eleggibilità ad elezioni regionali - Obbligo di residenza nella regione considerata - Artt.17 CE e 18 CE - Diritti fondamentali - Mancanza di collegamento con il diritto comunitario - Manifesta incompetenza della Corte.#Causa C-535/08.
ECLI:EU:C:2009:204Eu Chamb 06 C26 mar 2009
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – Interpretazione dell’art. 6 UE, dell’art. 3 del primo protocollo addizionale, dell’art. 2 del quarto protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 25 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – Interpretazione degli artt. 17 e 18 CE – Compatibilità di una normativa regionale che il limita il diritto di elettorato passivo di un cittadino italiano sulla base di un requisito di residenza nella regione.
Dispositivo
Dispositivo
1) Gli artt. 17 CE e 18 CE non ostano ad una normativa nazionale che prevede, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, tra le condizioni di eleggibilità ad un’assemblea regionale, l’obbligo di risiedere nella regione considerata al momento della presentazione della candidatura.
2) La Corte di giustizia delle Comunità europee è manifestamente incompetente a risolvere la prima questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.
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