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Decisioni giudiziarie

ECLI:EU:C:2009:754•Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 4 dicembre 2009.#Matthias Rath contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).#Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n.º40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b) - Marchi denominativi Epican e Epican Forte - Opposizione del titolare del marchio denominativo comunitario EPIGRAN - Rischio di confusione - Diniego parziale di registrazione - Impugnazioni manifestamente irricevibili.#Cause riunite C-488/08 P e C-489/08 P.

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Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 4 dicembre 2009.#Matthias Rath contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).#Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n.º40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b) - Marchi denominativi Epican e Epican Forte - Opposizione del titolare del marchio denominativo comunitario EPIGRAN - Rischio di confusione - Diniego parziale di registrazione - Impugnazioni manifestamente irricevibili.#Cause riunite C-488/08 P e C-489/08 P.

ECLI:EU:C:2009:754Eu Chamb 06 C4 dic 2009

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Testo completo

Oggetto della causa
Dispositivo

Oggetto della causa

Oggetto

Impugnazioni proposte avverso le ordinanze del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 8 settembre 2008, causa T‑373/06, Rath/UAMI e Grandel, e causa T‑374/06, Rath/UAMI e Grandel, con le quali il Tribunale ha respinto in quanto manifestamente infondati in diritto i ricorsi per annullamento contro le decisioni della prima commissione di ricorso dell’UAMI 5 ottobre 2006, recanti parziale rigetto dei ricorsi avverso le decisioni della divisione di opposizione che, accogliendo l’opposizione proposta dal titolare del marchio denominativo comunitario anteriore «EPIGRAN», ha negato le registrazioni dei marchi denominativi «EPICAN» e «EPICAN FORTE» per prodotti e servizi della classe 5 – Rischio di confusione fra i due marchi.

Dispositivo

Dispositivo

1) Le impugnazioni sono respinte.

2) Il sig. Rath è condannato alle spese.

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