Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 3 marzo 2009.#Christos Michail contro Commissione delle Comunità europee.#Impugnazione - Funzione pubblica - Artt. 12 bis e 24 dello Statuto dei funzionari - Molestie psicologiche - Dovere di assistenza - Snaturamento degli elementi di fatto - Errore nella qualificazione giuridica dei fatti.#Causa C-268/08 P.

ECLI:EU:C:2009:122Eu Chamb 08 C3 mar 2009

Testo completo

ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

3 marzo 2009

Causa C‑268/08 P

Christos Michail

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione – Funzione pubblica – Artt. 12 bis e 24 dello Statuto dei funzionari – Molestie psicologiche – Dovere di assistenza – Snaturamento degli elementi di fatto – Errore nella qualificazione giuridica dei fatti»

Oggetto: Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 16 aprile 2008, causa T‑486/04, Michail/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso del ricorrente diretto all’annullamento della decisione della Commissione del 20 marzo 2004, con la quale è stata respinta implicitamente la domanda di assistenza presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 24 dello Statuto dei funzionari. Violazione dell’art. 12 bis del suddetto Statuto. Molestie psicologiche. Snaturamento degli elementi di fatto. Errori commessi nella qualificazione giuridica dei suddetti fatti.

Decisione:      L’impugnazione è respinta. Il sig. Michail è condannato alle spese.

Massime

Impugnazione – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità

[Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)]


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