ECLI:EU:C:2009:161•Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 17 marzo 2009.#Ammayappan Ayyanarsamy contro Commissione delle Comunità europee e Repubblica federale di Germania.#Impugnazione manifestamente irricevibile e infondata - Asserita violazione dei diritti fondamentali del ricorrente da parte delle autorità nazionali - Ricorso di annullamento proposto avverso la lettera della Commissione che declina la propria competenza ad intervenire dinanzi ai giudici nazionali - Nozione di "atto impugnabile" ai sensi dell’art. 230 CE.#Causa C-251/08 P.
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 17 marzo 2009.#Ammayappan Ayyanarsamy contro Commissione delle Comunità europee e Repubblica federale di Germania.#Impugnazione manifestamente irricevibile e infondata - Asserita violazione dei diritti fondamentali del ricorrente da parte delle autorità nazionali - Ricorso di annullamento proposto avverso la lettera della Commissione che declina la propria competenza ad intervenire dinanzi ai giudici nazionali - Nozione di "atto impugnabile" ai sensi dell’art. 230 CE.#Causa C-251/08 P.
ECLI:EU:C:2009:161Eu Chamb 08 C17 mar 2009
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 1° aprile 2008, causa T‑412/07, Ayyanarsamy/Commissione e Germania, con cui il Tribunale ha respinto, in parte per irricevibilità manifesta e in parte per incompetenza manifesta, il ricorso avente ad oggetto in primo luogo l’annullamento della lettera della Commissione 18 settembre 2007, con cui essa ha informato il ricorrente di non poter intervenire a suo favore dinanzi ai giudici tedeschi, e in secondo luogo una domanda di risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a causa del comportamento delle autorità tedesche – Violazione dei diritti dei singoli derivanti dagli artt. 230 e 232 CE – Nozione di «atto impugnabile» ai sensi dell’art. 230 CE.
Dispositivo
Dispositivo
1) L’impugnazione è in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.
2) Il sig. Ayyanarsamy sopporta le proprie spese.
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