ECLI:EU:C:2009:50•Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 3 febbraio 2009.#Massimo Giannini contro Commissione delle Comunità europee.#Impugnazione - Funzione pubblica comunitaria - Diritto ad un processo equo - Violazione degli artt. 4, 27 e 29 dello Statuto dei funzionari - Principio di non discriminazione - Interesse del servizio e dovere di sollecitudine - Snaturamento degli elementi di prova e regole che disciplinano l’acquisizione della prova - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata.#Causa C-231/08 P.
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 3 febbraio 2009.#Massimo Giannini contro Commissione delle Comunità europee.#Impugnazione - Funzione pubblica comunitaria - Diritto ad un processo equo - Violazione degli artt. 4, 27 e 29 dello Statuto dei funzionari - Principio di non discriminazione - Interesse del servizio e dovere di sollecitudine - Snaturamento degli elementi di prova e regole che disciplinano l’acquisizione della prova - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata.#Causa C-231/08 P.
ECLI:EU:C:2009:50Eu Chamb 08 C3 feb 2009
Testo completo
ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
3 febbraio 2009
Causa C‑231/08 P
Massimo Giannini
contro
Commissione delle Comunità europee
«Impugnazione – Funzione pubblica comunitaria – Diritto ad un processo equo – Violazione degli artt. 4, 27 e 29 dello Statuto dei funzionari – Principio di non discriminazione – Interesse del servizio e dovere di sollecitudine – Snaturamento degli elementi di prova e regole che disciplinano l’acquisizione della prova – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata»
Oggetto: Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 12 marzo 2008, causa T 100/04, Giannini/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso del ricorrente diretto all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/9/01, al fine di costituire una riserva per l’assunzione di amministratori nei settori dell’economia e della statistica, di non iscrivere il ricorrente nell’elenco di riserva di tale concorso e al risarcimento dei danni. Violazione del diritto ad un processo equo, legata alla durata eccessiva del procedimento. Violazione degli artt. 4, 27 e 29 dello Statuto dei funzionari nonché della nozione di interesse del servizio e del dovere di sollecitudine. Violazione del principio di non discriminazione e delle regole sull’acquisizione della prova.
Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Giannini è condannato alle spese dell’impugnazione.
Massime
1. Procedura – Durata del procedimento dinanzi al Tribunale – Termine ragionevole – Criteri di valutazione – Conseguenze
2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Mancata individuazione dell’errore di diritto invocato – Irricevibilità
[Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
3. Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)
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