ECLI:EU:C:2009:160•Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 17 marzo 2009.#Rita Mariano contro Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale ordinario di Milano - Italia.#Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Artt. 12 CE e 13 CE - Concessione di una prestazione ai superstiti - Normativa nazionale che prevede differenze di trattamento tra il coniuge superstite e il convivente superstite.#Causa C-217/08.
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 17 marzo 2009.#Rita Mariano contro Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale ordinario di Milano - Italia.#Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Artt. 12 CE e 13 CE - Concessione di una prestazione ai superstiti - Normativa nazionale che prevede differenze di trattamento tra il coniuge superstite e il convivente superstite.#Causa C-217/08.
ECLI:EU:C:2009:160Eu Chamb 07 C17 mar 2009
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunale ordinario di Milano – Interpretazione degli artt. 12 e 13 CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Concessione di una prestazione ai superstiti – Normativa nazionale che prevede differenze di trattamento fra il coniuge superstite e il partner superstite con il quale era stata contratta un’unione solidale.
Dispositivo
Dispositivo
Il diritto comunitario non contiene un divieto di qualsiasi discriminazione di cui i giudici degli Stati membri devono garantire l’applicazione allorché il comportamento eventualmente discriminatorio non presenta alcun nesso con il diritto comunitario. In circostanze come quelle della causa principale, gli artt. 12 CE e 13 CE non creano di per sé un tale nesso.
Tali articoli non ostano, in dette circostanze, ad una normativa nazionale in forza della quale, in caso di decesso di una persona a seguito di un infortunio, spetti unicamente al coniuge superstite una rendita nella misura del 50% della retribuzione percepita da tale persona prima del suo decesso, mentre il figlio minore della persona deceduta percepisce solo una rendita pari al 20% di detta retribuzione.
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