ECLI:EU:C:2008:627•Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 novembre 2008.#Maria Kastrinaki tou Emmanouil contro Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Dioikitiko Efeteio Thessalonikis - Grecia.#Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 89/48/CEE - Riconoscimento dei diplomi - Studi compiuti in un "laboratorio di studi liberi" non riconosciuto come istituto di istruzione dallo Stato membro ospitante - Psicologo.#Cause riunite C-180/08 e C-186/08.
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 novembre 2008.#Maria Kastrinaki tou Emmanouil contro Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Dioikitiko Efeteio Thessalonikis - Grecia.#Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 89/48/CEE - Riconoscimento dei diplomi - Studi compiuti in un "laboratorio di studi liberi" non riconosciuto come istituto di istruzione dallo Stato membro ospitante - Psicologo.#Cause riunite C-180/08 e C-186/08.
ECLI:EU:C:2008:627Eu Chamb 06 C13 nov 2008
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Dioikitiko Efeteio Thessalonikis – Interpretazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16) – Interpretazione degli artt. 39, n. 1, 40, primo comma, 43, 47, n. 1, 49, 55, 149 e 150 CE – Cittadino di uno Stato membro che ha esercitato una professione regolamentata nello Stato membro ospitante prima e dopo il riconoscimento dell’equivalenza professionale risultante dai titoli di studio conferiti da istituti di istruzione superiori in un altro Stato membro – Compimento precedente, in forza di un contratto di franchising, di una parte degli studi universitari presso un istituto non riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato membro ospitante – Possibilità, a causa del rifiuto di riconoscimento di tali titoli, di escludere il lavoratore dalla sua attività professionale.
Dispositivo
Dispositivo
Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante, in forza dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, sono tenute a permettere ad un cittadino di uno Stato membro, di esercitare la sua professione alle stesse condizioni dei titolari di diplomi nazionali quando tale diploma:
– sanziona una formazione acquisita, in tutto o in parte, preso un istituto sito nello Stato membro ospitante che, secondo la normativa di quest’ultimo Stato, non è riconosciuto come un istituto di istruzione, e
– non è stato omologato dalle autorità nazionali competenti.
Ti chiedi come si applica questo testo alla tua situazione?
Consulenza gratuita, senza impegno
Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.