Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 27 novembre 2008.#Monika Vollkommer contro Finanzamt Hannover-Land I.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Niedersächsisches Finanzgericht - Germania.#Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Sesta direttiva IVA - Art. 33, n. 1 - Nozione di "imposta sulla cifra d’affari"- Diritto di trasformazione di beni immobili.#Causa C-156/08.

ECLI:EU:C:2008:663Eu Chamb 03 C27 nov 2008

Testo completo

Oggetto della causa
Dispositivo

Oggetto della causa

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Niedersächsisches Finanzgericht – Interpretazione dell’art. 33, n. 1, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), e dell’art. 401 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Presa in considerazione, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta sull’acquisto di immobili («Grunderwerbsteuer»), di future prestazioni di servizi dirette alla costruzione di un edificio e soggette all’imposta sulla cifra d’affari qualora l’operazione comprenda contemporaneamente la fornitura del terreno edificabile e le prestazioni sopra menzionate.

Dispositivo

Dispositivo

L’art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro, al momento dell’acquisto di un terreno non edificato, integri prestazioni future di lavori di costruzione nella base imponibile utilizzata per il calcolo dell’imposta sulle trasformazioni e le transazioni, come la «Grunderwerbsteuer» prevista dall’ordinamento tedesco, e sottoponga così un’operazione, assoggettata all’imposta sul valore aggiunto ai sensi della detta direttiva, anche a tali altre imposte, a condizione che queste ultime non abbiano natura di imposte sul fatturato.