ECLI:EU:C:2008:357•Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 19 giugno 2008.#Marc André Kurt contro Bürgermeister der Stadt Wels.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich - Austria.#Artt. 92, n. 1, e 104, n. 3, del regolamento di procedura - Libertà fondamentali - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Requisito del possesso del diploma previsto dalla normativa nazionale per il rilascio di una licenza di esercizio di una scuola guida - Discriminazione dei propri cittadini rispetto ai cittadini di altri Stati membri.#Causa C-104/08.
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 19 giugno 2008.#Marc André Kurt contro Bürgermeister der Stadt Wels.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich - Austria.#Artt. 92, n. 1, e 104, n. 3, del regolamento di procedura - Libertà fondamentali - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Requisito del possesso del diploma previsto dalla normativa nazionale per il rilascio di una licenza di esercizio di una scuola guida - Discriminazione dei propri cittadini rispetto ai cittadini di altri Stati membri.#Causa C-104/08.
ECLI:EU:C:2008:357Eu Chamb 07 C19 giu 2008
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich – Interpretazione dei principi fondamentali dei Trattati CE e UE e delle relative libertà fondamentali, nonché degli artt. 16 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa nazionale che istituisce un sistema di autorizzazione per la creazione, l’utilizzo e l’esercizio di una scuola guida e che prevede un requisito del possesso del diploma – Discriminazione dei propri cittadini rispetto ai cittadini di altri Stati membri che si avvalgono dei diritti derivanti dal diritto comunitario e che non sono necessariamente soggetti al requisito del possesso del diploma
Dispositivo
Dispositivo
1) Gli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE non ostano alla normativa di uno Stato membro che neghi, in una situazione come quella oggetto della causa principale, il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite da un cittadino di tale Stato membro come equivalenti al possesso del diploma richiesto dalla detta normativa ai fini dell’esercizio in tale Stato membro di un’attività autonoma di scuola guida.
2) La Corte di giustizia delle Comunità europee è manifestamente incompetente a risolvere la seconda e la terza questione sottoposte dall’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich.
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