ECLI:EU:C:2009:91•Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 12 febbraio 2009.#Bild digital GmbH & Co. KG, già Bild.T-Online.de AG & Co. KG (C-39/08) e ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH (C-43/08) contro Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundespatentgericht - Germania.#Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 89/104/CEE - Domande di registrazione di un marchio - Esame caso per caso - Mancata presa in considerazione di decisioni precedenti - Irricevibilità manifesta.#Cause riunite C-39/08 e C-43/08.
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 12 febbraio 2009.#Bild digital GmbH & Co. KG, già Bild.T-Online.de AG & Co. KG (C-39/08) e ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH (C-43/08) contro Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundespatentgericht - Germania.#Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 89/104/CEE - Domande di registrazione di un marchio - Esame caso per caso - Mancata presa in considerazione di decisioni precedenti - Irricevibilità manifesta.#Cause riunite C-39/08 e C-43/08.
ECLI:EU:C:2009:91Eu Chamb 06 C12 feb 2009
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Bundespatentgericht (Germania) – Interpretazione dell’art. 3 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) – Esame delle domande di registrazione di marchi trattate singolarmente senza prendere in considerazione decisioni anteriori adottate in situazioni simili – Diniego di registrazione di un marchio opposto ad un richiedente titolare di una serie di marchi analoghi.
Dispositivo
Dispositivo
L’autorità competente di uno Stato membro chiamata a pronunciarsi su una domanda di registrazione di un marchio non è tenuta a disapplicare gli impedimenti alla registrazione menzionati all’art. 3, n. 1, lett. b) e c), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, come modificata dalla decisione del Consiglio 19 dicembre 1991, 92/10/CEE, e ad accogliere tale domanda per il fatto che il segno di cui si chiede la registrazione come marchio è formato in modo identico o paragonabile ad un segno di cui essa ha già autorizzato la registrazione come marchio e che fa riferimento a prodotti o servizi identici o simili.
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