Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2011.#Commissione europea contro Regno di Spagna.#Inadempimento di uno Stato - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Progetti di sdoppiamento e/o sistemazione della strada M-501 in Spagna - ZPS ES0000056 "Encinares del río Alberche y río Cofio" - SIC proposto ES3110005 "Cuenca del río Guadarrama" e SIC proposto ES3110007 "Cuencas de los ríos Alberche y Cofio".#Causa C-560/08.

ECLI:EU:C:2011:835Eu Chamb 05 C15 dic 2011

Testo completo

Oggetto della causa
Dispositivo

Oggetto della causa

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 2, n. 1, 3, 4, n. 1 o n. 2, 5, 6, n. 2, 8 e 9 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) e dell’art. 6, nn. 3 e 4, in combinato disposto con l’art. 7, e dell’art. 12, n. 1, lett. b) e d), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), come interpretata dalle sentenze della Corte di giustizia 13 gennaio 2005, causa C‑117/03, e 14 settembre 2006, causa C‑244/05 – Progetti di raddoppio e/o sistemazione della strada M-501 – ZPS ES 0000056 “Encinares del río Alberche y río Cofio” – SIC proposto ES 3110005 “Cuenca del río Guadarrama” e SIC proposto ES 3110007 “Cuencas de los ríos Alberche y Cofio”.

Dispositivo

Dispositivo

1) Il Regno di Spagna, non soddisfacendo i requisiti di cui:

– agli artt. 2, n. 1, 3, 4, n. 1 o n. 2, a seconda dei casi, e 5 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, per quanto riguarda i progetti separati di raddoppio e/o sistemazione dei tratti 1, 2 e 4 della strada M-501;

– agli artt. 6, n. 2, e 8 della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, relativamente ai progetti separati di raddoppio e/o sistemazione dei tratti 2 e 4 della citata strada;

– all’art. 9 della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, per quanto riguarda i progetti separati di raddoppio e/o sistemazione dei tratti 1, 2 e 4 della medesima strada;

– all’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in combinato disposto con l’art. 7 della medesima direttiva, per quanto riguarda i progetti separati di raddoppio e/o sistemazione dei tratti 1, 2 e 4 della strada M 501, con riguardo alla zona di protezione speciale ES0000056 «Encinares del río Alberche y río Cofio», e

– all’art. 12, n. 1, lett. b) e d), di tale medesima direttiva, per quanto riguarda i progetti separati di raddoppio e/o sistemazione del tratto 1 della strada M-501, con riguardo al sito proposto come sito di importanza comunitaria ES3110005 «Cuenca del río Guadarrama», e ai tratti 2 e 4 della medesima strada, con riguardo al sito proposto come sito di importanza comunitaria ES3110007 «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio»,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù delle citate disposizioni.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

3) La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.