ECLI:EU:C:2010:249•Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 maggio 2010.#Commissione europea contro Repubblica di Polonia.#Inadempimento di uno Stato - Comunicazioni elettroniche - Direttive 2002/21/CE e 2002/22/CE - Fornitura dei servizi di accesso ad Internet a banda larga - Imposizione sulle tariffe dei servizi di accesso ad Internet a banda larga dell'obbligo di ottenere un'autorizzazione e di fissazione sulla base dei costi della fornitura di tali servizi - Assenza di un'analisi del mercato.#Causa C-545/08.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 maggio 2010.#Commissione europea contro Repubblica di Polonia.#Inadempimento di uno Stato - Comunicazioni elettroniche - Direttive 2002/21/CE e 2002/22/CE - Fornitura dei servizi di accesso ad Internet a banda larga - Imposizione sulle tariffe dei servizi di accesso ad Internet a banda larga dell'obbligo di ottenere un'autorizzazione e di fissazione sulla base dei costi della fornitura di tali servizi - Assenza di un'analisi del mercato.#Causa C-545/08.
ECLI:EU:C:2010:249Eu Chamb 03 C6 mag 2010
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 16 e 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51), nonché degli artt. 16 e 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33) – Imposizione ad un operatore dell’obbligo di ottenere un’autorizzazione per la fissazione delle tariffe di fornitura di servizi di accesso ad Internet a banda larga al dettaglio senza che sia stata svolta un’analisi del mercato.
Dispositivo
Dispositivo
1) Avendo disciplinato la fissazione delle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso ad Internet a banda larga senza aver condotto preliminarmente un’analisi di mercato, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli artt. 16 e 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»), nonché degli artt. 16 e 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»).
2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
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