Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 maggio 2009.#Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo.#Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Decisione 2004/280/CE - Attuazione del protocollo di Kyoto - Misure nazionali volte a limitare e/o ridurre le emissioni di gas a effetto serra - Omessa comunicazione delle informazioni richieste.#Causa C-390/08.

ECLI:EU:C:2009:313Eu Chamb 07 C14 mag 2009

Testo completo

Oggetto della causa
Dispositivo

Oggetto della causa

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Omessa comunicazione, entro il termine impartito, delle informazioni previste dall’art. 3, n. 2, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 2004/280/CE, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 49, pag. 1) letto in combinato disposto con gli artt. 8, 9, 10 e 11 della decisione della Commissione 10 febbraio 2005, 2005/166/CE, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE (GU L 55, pag. 57) – Informazioni relative alle previsioni nazionali riguardanti le emissioni di gas a effetto serra e alle misure adottate per limitare e/o ridurre tali emissioni.

Dispositivo

Dispositivo

1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo trasmesso le informazioni richieste per il 15 marzo 2007 ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 2004/280/CE, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto, letto in combinato disposto con gli artt. 8-11 della decisione della Commissione 10 febbraio 2005, 2005/166/CE, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle suddette disposizioni.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.