ECLI:EU:C:2010:801•Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 dicembre 2010.#Commissione europea contro Repubblica di Polonia.#Inadempimento di uno Stato - Adesione di nuovi Stati - Autorizzazione all'immissione nel mercato di medicinali generici corrispondenti al prodotto di riferimento Plavix - Decisioni condizionali di autorizzazione all'immissione nel mercato di prodotti farmaceutici - Violazione dell'acquis.#Causa C-385/08.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 dicembre 2010.#Commissione europea contro Repubblica di Polonia.#Inadempimento di uno Stato - Adesione di nuovi Stati - Autorizzazione all'immissione nel mercato di medicinali generici corrispondenti al prodotto di riferimento Plavix - Decisioni condizionali di autorizzazione all'immissione nel mercato di prodotti farmaceutici - Violazione dell'acquis.#Causa C-385/08.
ECLI:EU:C:2010:801Eu Chamb 04 C22 dic 2010
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 6, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67), in combinato disposto con l’art. 13, n 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 214, pag. 1), nonché con gli artt. 89 e 90 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 726, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1) – Autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali generici corrispondenti al prodotto di riferimento Plavix, in violazione del periodo di tutela di dieci anni di cui beneficiava quest’ultimo – Decisioni condizionali di autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti farmaceutici, che sono state rilasciate prima della data di adesione della Polonia all’Unione europea ma diventano effettive solo dopo tale data – Decisioni non conformi alle disposizioni della direttiva 2001/83/CE.
Dispositivo
Dispositivo
1) La Repubblica di Polonia:
– mantenendo in vigore le decisioni del ministro della Sanità riguardanti l’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali generici corrispondenti al prodotto di riferimento Plavix, e
– immettendo e mantenendo in commercio, dopo il 1° maggio 2004, medicinali le cui autorizzazioni all’immissione in commercio non sono state rilasciate conformemente all’art. 6, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, per quanto riguarda il primo trattino, in forza del combinato disposto degli artt. 6, n. 1, della direttiva 2001/83, 13, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un’Agenzia europea di valutazione dei medicinali, nonché 89 e 90 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 726, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali nonché, per quanto riguarda il secondo trattino, in forza dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2001/83.
2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
3) La Repubblica di Lituania sopporterà le proprie spese.
Ti chiedi come si applica questo testo alla tua situazione?
Consulenza gratuita, senza impegno
Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.