ECLI:EU:C:2009:543•Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 settembre 2009.#Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.#Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttive 2006/12/CE e 91/689/CEE - Rifiuti pericolosi - Obbligo di elaborare e di adottare un progetto di gestione dei rifiuti pericolosi - Obbligo di creare una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi - Direttiva 1999/31/CE - Discariche dei rifiuti - Smaltimento dei rifiuti pericolosi.#Causa C-286/08.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 settembre 2009.#Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.#Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttive 2006/12/CE e 91/689/CEE - Rifiuti pericolosi - Obbligo di elaborare e di adottare un progetto di gestione dei rifiuti pericolosi - Obbligo di creare una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi - Direttiva 1999/31/CE - Discariche dei rifiuti - Smaltimento dei rifiuti pericolosi.#Causa C-286/08.
ECLI:EU:C:2009:543Eu Chamb 05 C10 set 2009
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 1, n. 2, e 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20) e degli artt. 5, nn. 1 e 2, 7, n. 1, 4 e 8, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9), [già direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 8 marzo 1991, 91/156/CEE] – Violazione degli artt. 3, n. 1, 6‑9, 13 e 14 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1) – Omessa elaborazione di un piano per la gestione dei rifiuti pericolosi conforme ai requisiti della legislazione comunitaria e omessa creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi – Inadempimento degli obblighi in materia di gestione e discarica dei rifiuti.
Dispositivo
Dispositivo
1) La Repubblica ellenica,
– non avendo elaborato e adottato, entro un termine ragionevole, un piano per la gestione dei rifiuti pericolosi, conforme ai requisiti della normativa comunitaria applicabile, e non avendo creato una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi, caratterizzata dall’utilizzo dei metodi più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica;
– non avendo adottato tutte le misure necessarie per garantire, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi, il rispetto degli artt. 4 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti nonché degli artt. 3, n. 1, 6‑9, 13 e 14 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, in primo luogo, degli artt. 1, n. 2, e 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, in combinato disposto con gli artt. 5, nn. 1 e 2 nonché 7, n. 1, della direttiva 2006/12, in secondo luogo, dell’art. 1, n. 2, della direttiva 91/689, in combinato disposto con gli artt. 4 e 8 della direttiva 2006/12, nonché, in terzo luogo, degli artt. 3, n. 1, 6‑9, 13 e 14 della direttiva 1999/31.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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