ECLI:EU:C:2009:629•Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 15 ottobre 2009.#Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi.#Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 850/1998 - Art. 29, n. 2 - Restrizioni applicabili alla pesca della passera di mare - Potenza motrice massima dei pescherecci - Regolamento (CEE) n. 2847/93 - Art. 2, n. 1 - Regolamento (CE) n. 2371/2002 - Art. 23 - Attuazione del controllo ed esecuzione delle regole.#Causa C-232/08.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 15 ottobre 2009.#Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi.#Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 850/1998 - Art. 29, n. 2 - Restrizioni applicabili alla pesca della passera di mare - Potenza motrice massima dei pescherecci - Regolamento (CEE) n. 2847/93 - Art. 2, n. 1 - Regolamento (CE) n. 2371/2002 - Art. 23 - Attuazione del controllo ed esecuzione delle regole.#Causa C-232/08.
ECLI:EU:C:2009:629Eu Chamb 07 C15 ott 2009
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 29, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 30 marzo 1998, n. 850, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, 23, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, e 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca – Pesca della passera di mare – Ispezione e controlli dei pescherecci e delle loro attività – Responsabilità degli Stati membri.
Dispositivo
Dispositivo
1) Il Regno dei Paesi Bassi, avendo consentito che i pescherecci abbiano una potenza motrice superiore a quella autorizzata dall’art. 29, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 30 marzo 1998, n. 850 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2005, n. 2166, è venuto meno agli obblighi impostigli dall’art. 23 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca e dall’art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 26 aprile 2005, n. 768.
2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
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