ECLI:EU:C:2009:382•Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 giugno 2009.#Kloosterboer Services BV contro Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Gerechtshof te Amsterdam - Paesi Bassi.#Tariffa doganale comune - Voci doganali - Sistemi di raffreddamento per computer costituiti da uno scambiatore di calore e da un ventilatore - Classificazione nella nomenclatura combinata.#Causa C-173/08.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 giugno 2009.#Kloosterboer Services BV contro Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Gerechtshof te Amsterdam - Paesi Bassi.#Tariffa doganale comune - Voci doganali - Sistemi di raffreddamento per computer costituiti da uno scambiatore di calore e da un ventilatore - Classificazione nella nomenclatura combinata.#Causa C-173/08.
ECLI:EU:C:2009:382Eu Chamb 05 C18 giu 2009
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
18 giugno 2009 ( *1 )
«Tariffa doganale comune — Voci doganali — Sistemi di raffreddamento per computer costituiti da un dissipatore termico e da un ventilatore — Classificazione nella nomenclatura combinata»
Nel procedimento C-173/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi), con decisione 10 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 25 aprile 2008, nella causa
Kloosterboer Services BV
contro
Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. M. Ilešič, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet e J.-J. Kasel (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1o aprile 2009,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Kloosterboer Services BV, dagli avv.ti M. Boekhoud e M. Janse, advocaten; |
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per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Patakia e dal sig. A. Sipos, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. F. Tuytschaever, advocaat, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sulla validità del punto 2 della tabella contenuta nell’allegato del regolamento (CE) della Commissione 1o marzo 2004, n. 384, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 64, pag. 21), e, dall’altro, sull’interpretazione, in caso di invalidità di questo regolamento, di sottovoci pertinenti ai fini della classificazione di un sistema di raffreddamento per computer nella nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») di cui all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789 (GU L 281, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Kloosterboer Services BV (in prosieguo: la «Kloosterboer»), una società avente sede nei Paesi Bassi che svolge un’attività di spedizioniere doganale, e l’Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam (in prosieguo: l’«Ispettore»), in merito alla classificazione doganale di detto sistema di raffreddamento per computer. |
Contesto normativo
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3 |
Le sottovoci tariffarie della NC di cui al regolamento n. 2658/87 e rilevanti in relazione alla causa principale sono le seguenti: «8414Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti:(…)
(…) 841459
(…) 8473Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472:(…) 847330
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4 |
Il punto 2 della tabella contenuta nell’allegato del regolamento n. 384/2004 è formulato nel seguente modo:
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5 |
La Parte prima della NC contiene un insieme di «disposizioni preliminari». In tale parte, al Titolo I, dedicato alle disposizioni generali, sono enunciate, alla Sezione A, punti 1-6, le «[r]egole generali per l’interpretazione della [NC]» (in prosieguo: le «regole generali»), le quali sono formulate come segue: «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.
(…)
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6 |
Le sezioni della NC nonché i loro capitoli sono preceduti da alcune note di sezione o di capitolo. Nella Parte seconda della NC, la nota 2 della sezione XVI prevede quanto segue: «Con riserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e della nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (escluse le parti degli oggetti delle voci 8484, 8544, 8545, 8546 o 8547) sono da classificare conformemente alle regole seguenti:
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7 |
La NC è basata sul sistema armonizzato mondiale di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, istituito dalla convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, a nome della Comunità economica europea, con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1). Il capitolo 84 delle note esplicative della NC rinvia, riguardo ai ventilatori, agli apparecchi descritti nelle note esplicative del SA che stabiliscono quanto segue: «B. — Ventilatori Questi apparecchi, che possono essere muniti di un motore incorporato, sono destinati ad emettere una corrente regolare d’aria o di gas sotto una pressione relativamente debole, o a provocare il semplice movimento dell’aria nei locali. I ventilatori del primo tipo hanno superfici rotanti (eliche, ruote alettate, ecc.) azionate dentro una custodia o un condotto ad involucro e funzionano come alcuni compressori rotativi o centrifughi, ma essi possono lavorare sia per soffiamento (i soffiatori industriali utilizzati per attrezzare le soffierie per prove aerodinamiche, per esempio) sia per aspirazione. Gli apparecchi del secondo tipo sono di costruzione più semplice e consistono unicamente in un’elica messa in movimento all’aria libera da un motore. I ventilatori sono usati specialmente per l’aerazione dei pozzi delle miniere, la ventilazione dei locali, navi, silos, ecc., l’aspirazione delle polveri, vapori, fumi, gas caldi, ecc., l’essiccamento di materie diverse (cuoio, carta, tessuti, pitture, ecc.), per accrescere o regolare il tiraggio dei forni, a mezzo di soffiamento o di aspirazione (tiraggio forzato). Rientrano parimenti in questo gruppo i ventilatori per appartamenti (ventilatori da tavolo, ventilatori da muro, ventilatori costruiti per essere incastrati nelle paratie o nelle finestre, ecc.); questi apparecchi comportano talvolta dei meccanismi oscillanti o a basculla. Sono esclusi da questa voce i ventilatori muniti di organi diversi dal motore e dalla custodia (quali cicloni a struttura a zig-zag, filtri, elementi riscaldanti o raffreddanti, variatori di temperatura, ecc.), sempre che detti organi conferiscano loro il carattere di macchine più complesse, rientranti in altre voci, specialmente di apparecchi aerotermici a riscaldamento non elettrico (n. 7322), di macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria (n. 8415), di apparecchi depolverizzatori (n. 8421), di aerorefrigeranti per il trattamento industriale di materiali (n. 8419) o per rinfrescare i locali (n. 8479), di apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali che comportano un ventilatore (n. 8516), ecc.». |
Causa principale e questioni pregiudiziali
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8 |
Il 6 gennaio 2004 la Kloosterboer ha presentato ai servizi doganali di Rotterdam una dichiarazione di immissione in libera pratica, in particolare, di «ventilatori per computer». Questi ultimi, originari della Cina, sono stati dichiarati nella sottovoce 84145190 della NC e sono stati soggetti a un dazio doganale pari al 3,2% del valore dichiarato. |
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Il 7 gennaio 2004 l’Ispettore ha classificato i detti prodotti nella sottovoce 84145190 della NC e ha emesso l’avviso di riscossione dei dazi doganali corrispondenti. |
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Il 21 luglio 2004 la Kloosterboer ha presentato una domanda per il rimborso dei summenzionati dazi doganali, facendo valere che i prodotti di cui trattasi nella causa principale, qualificati dal fabbricante come «parti di computer per processori», dovevano essere classificati, conformemente alla giurisprudenza dei giudici nazionali, nella sottovoce 84733090 della NC, in base alla quale nessun dazio doganale era dovuto. |
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11 |
Con decisione 9 settembre 2004 l’Ispettore ha respinto tale domanda, considerando che, in seguito a verifica, «è risultato che la Commissione [delle Comunità europee], in data 1o marzo 2004, ha adottato un regolamento recante il n. 384/2004. Questo regolamento prevede che i ventilatori debbano essere classificati nella sottovoce 84145930. Il ventilatore conferisce al prodotto il suo carattere essenziale. Esso è il componente principale che consente di evacuare l’eccedenza di calore. Detto regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi». |
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Poiché anche il reclamo presentato contro la summenzionata decisione dell’Ispettore è stato respinto, la Kloosterboer ha adito il giudice del rinvio chiedendo l’annullamento di quest’ultima. |
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Il Gerechtshof te Amsterdam descrive i prodotti oggetto della controversia di cui è investito come apparecchi costituiti da un dissipatore termico, chiamato comunemente «heatsink», e da un ventilatore; questi due elementi sono durevolmente collegati tra loro e come tali formano un’unità. Il dissipatore termico è formato da una base di metallo con elementi di fissaggio. Su questa base sono state fissate lamelle di alluminio che a loro volta sono inserite in un elemento di plastica a cui è fissato il ventilatore (assiale). Tale ventilatore è alimentato da un motore elettrico con una corrente continua di 12 volt. Questi elementi sono montati sull’unità di elaborazione centrale,sul fondo del processore, per mezzo di uno speciale agganciamento. Al fine di evitare che si crei uno strato d’aria isolante tra la superficie superiore del processore e quella inferiore del dissipatore termico, su quest’ultima viene applicata una pasta che conduce il calore. Il calore rilasciato dal processore viene assorbito dalle lamelle del dissipatore. Il funzionamento del ventilatore, che produce una corrente d’aria, fa sì che venga rimosso il calore accumulato nelle lamelle. I prodotti in oggetto sono destinati esclusivamente ad essere utilizzati in un computer e hanno lo scopo di raffreddare il processore. |
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Dinanzi al giudice del rinvio la Kloosterboer in sostanza fa valere che i prodotti in oggetto nella causa principale, dato che un computer non può funzionare senza un dissipatore termico, dovrebbero essere considerati parti di un computer. La circostanza che, nella fattispecie, un ventilatore sia fissato a tale dissipatore non potrebbe modificare questa conclusione poiché il ventilatore avrebbe il solo scopo di aumentare le capacità di raffreddamento del dispositivo senza che sia necessario ampliare la superficie delle lamelle di detto dissipatore. Quest’ultimo costituirebbe l’elemento principale di detti prodotti e conferirebbe a questi ultimi il loro carattere essenziale. Si dovrebbe pertanto classificare i ventilatori per computer nella voce 8473 della NC e non nella voce 8414 di quest’ultima. Ne conseguirebbe che il regolamento n. 384/2004 sarebbe incompatibile con l’applicazione delle norme generali per l’interpretazione della NC. |
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L’Ispettore sostiene che i prodotti di cui trattasi nella causa principale, in relazione alle loro caratteristiche e proprietà oggettive, devono essere considerati ventilatori. Sarebbe infatti il ventilatore a conferire a questi ultimi il loro carattere essenziale, poiché tale parte dell’apparecchio avrebbe il ruolo più importante nella rimozione di un eccesso di calore. Nonostante il fatto che siano innegabilmente destinati a costituire parti di un computer, i ventilatori, in base ai punti 1, 3, lett. b), e 6 delle norme generali, dovrebbero essere classificati nella voce 8414 della NC. Tale interpretazione sarebbe d’altronde suffragata dal regolamento n. 384/2004. |
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Il giudice del rinvio ritiene che detti prodotti abbiano una funzione più ampia dei ventilatori di cui alla voce 8414, per cui non potrebbero essere assimilati ai ventilatori menzionati nelle note esplicative per questa voce, che pertanto non può essere presa in considerazione. La caratteristica essenziale di tali prodotti consisterebbe nel fatto che essi possono ritenere il calore ed eliminarlo, una funzione che un ventilatore come tale non ha. Ne conseguirebbe che, nella seconda parte della NC, la nota 2, lett. a), della sezione XVI non troverebbe applicazione nella fattispecie. |
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Secondo la stessa nota 2, lett. b), nonché in base ai punti 1 e 6 delle norme generali, e considerata la circostanza che è pacifico che i prodotti di cui trattasi nella causa principale sono fabbricati specialmente per computer, vale a dire per le «Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità» in base alla definizione contenuta nella voce 8471 della NC, e tenuto conto del fatto che il raffreddamento del processore è indispensabile per il buon funzionamento dei computer, occorrerebbe, secondo il giudice del rinvio, classificare questi prodotti nella sottovoce 84733090 della NC. |
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18 |
Poiché i prodotti di cui trattasi nella causa principale corrispondono esattamente ai dispositivi descritti nel regolamento n. 384/2004, il giudice del rinvio nutre seri dubbi, da un lato, sulla questione se la classificazione prevista da tale regolamento sia effettivamente compatibile con la formulazione della NC e, dall’altro, sulla validità di questo regolamento. |
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Ciò considerato, il Gerechtshof te Amsterdam ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
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20 |
Occorre anzitutto rilevare che la presentazione della domanda d’immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi nella causa principale nonché la decisione dell’Ispettore relativa a questa domanda sono precedenti alla data di entrata in vigore del regolamento n. 384/2004, ossia al 22 marzo 2004. Infatti, dalla decisione di rinvio risulta che la Kloosterboer ha presentato la sua domanda il 6 gennaio 2004 e che l’Ispettore ha adottato il giorno successivo la propria decisione relativa alla classificazione di detti prodotti. |
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21 |
A tale proposito si deve ricordare che un regolamento che precisa le condizioni per la classificazione in una voce o sottovoce doganale ha natura costitutiva e non può produrre effetti retroattivi (v., in particolare, sentenze 7 giugno 2001, causa C-479/99, CBA Computer, Racc. pag. I-4391, punto 31, e 27 novembre 2008, causa C-403/07, Metherma, Racc. pag. I-8921, punto 39). Inoltre, secondo costante giurisprudenza la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto comunitario alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la sua questione pregiudiziale (v., in particolare, sentenze 26 giugno 2008, cause riunite C-329/06 e C-343/06, Wiedemann e Funk, Racc. pag. I-4635, punto 45, nonché Metherma, cit., punto 39). |
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22 |
Ciò posto, le questioni pregiudiziali devono essere esaminate tenendo conto non delle disposizioni del regolamento n. 384/2004, come fa intendere la formulazione della decisione di rinvio, bensì di quelle del regolamento n. 2658/87. |
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23 |
Alla luce di quanto precede occorre intendere le questioni poste nel senso che con esse si chiede, in sostanza, se il regolamento n. 2658/87 debba essere interpretato nel senso che i prodotti, quali quelli di cui trattasi nella causa principale, costituiti da un dissipatore termico nonché da un ventilatore, e che sono destinati esclusivamente ad essere inseriti in un computer devono essere classificati nella sottovoce 84733090 o nella sottovoce 84145930 della NC. |
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24 |
Per poter risolvere tale questione occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (v., in particolare, sentenze 15 febbraio 2007, causa C-183/06, RUMA, Racc. pag. I-1559, punto 27, nonché 27 settembre 2007, cause riunite C-208/06 e C-209/06, Medion e Canon Deutschland, Racc. pag. I-7963, punto 34). |
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25 |
Le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione e, riguardo al SA, dall’Organizzazione mondiale delle dogane forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (sentenza 26 ottobre 2006, causa C-250/05, Turbon International, Racc. pag. I-10531, punto 16). |
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26 |
Ai fini della classificazione nella voce appropriata, la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v., in particolare, citate sentenze RUMA, punto 36, nonché Medion e Canon Deutschland, punto 37). |
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27 |
Inoltre si deve ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che il termine «parte», in base alla voce 8473 della NC, implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento questa è indispensabile (sentenze 19 ottobre 2000, causa C-339/98, Peacock, Racc. pag. I-8947, punto 21, e Turbon International, cit., punto 17). |
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28 |
Nella fattispecie, dalla decisione di rinvio e dalle spiegazioni fornite in udienza dalla Kloosterboer e dalla Commissione emerge che i prodotti di cui trattasi nella causa principale sono indispensabili per il funzionamento dei computer cui sono esclusivamente destinati. Essi possono quindi essere qualificati come «parti» e, pertanto, classificati nella sottovoce 84733090 della NC. |
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29 |
La circostanza che detti prodotti siano costituiti da due elementi distinti, vale a dire da un dissipatore termico e da un ventilatore che, se presi isolatamente, potrebbero essere ricondotti ciascuno ad una sottovoce differente della NC, ossia alle sottovoci 84733090 e 84145930, non è tale da rimettere in discussione tale classificazione. |
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30 |
Infatti, considerato che i prodotti di cui trattasi nella causa principale sono composti da materie differenti e che nessuna delle due sottovoci menzionate al punto precedente è più specifica dell’altra, si deve fare riferimento, per classificare tali prodotti, alla regola enunciata al punto 3, lett. b), delle norme generali (v., in tal senso, sentenza Turbon International, cit., punto 20). |
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31 |
In forza di tale regola, per effettuare la classificazione doganale di un prodotto occorre determinare quale sia, tra le materie che lo compongono, quella che gli conferisce il carattere essenziale, il che può farsi chiedendosi se il prodotto, privato di questo o di quel componente, conserverebbe o meno le proprietà che lo caratterizzano (sentenza Turbon International, cit., punto 21). |
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32 |
Parimenti, come precisato dal punto VIII della nota esplicativa del SA relativa alla regola generale 3, lett. b), il fattore che determina il carattere essenziale può essere ad esempio rappresentato, a seconda del tipo di prodotto, dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l’oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore, dall’importanza di una delle materie costitutive, allo scopo dell’utilizzo di tali prodotti. |
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33 |
Nella fattispecie è giocoforza constatare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il dissipatore termico e non il ventilatore conferisce ai prodotti in oggetto nella causa principale il loro carattere essenziale. |
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34 |
Infatti, da un lato, come rilevato dal giudice del rinvio, la funzione essenziale di detti prodotti consiste nel ritenere il calore del processore ed eliminarlo. Orbene, l’elemento di questi ultimi che consente di svolgere tale funzione e che è stato concepito appositamente per tale scopo è il dissipatore termico. È pacifico d’altronde che, prima che fossero sviluppati prodotti come quelli di cui trattasi nella causa principale, il raffreddamento dei processori di computer era garantito esclusivamente da dissipatori termici. L’aggiunta di ventilatori a questi ultimi non ha sostanzialmente modificato le proprietà di detti dissipatori, ma ne ha migliorato unicamente l’efficacia aumentando la loro capacità di raffreddamento. |
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35 |
D’altro lato, è altresì pacifico che, a differenza dei dissipatori termici, i ventilatori di cui sono dotati i prodotti in oggetto nella causa principale non sono destinati a funzionare ininterrottamente, ma cominciano a girare solo nel momento in cui il raffreddamento garantito dal dissipatore termico non è più sufficiente per impedire che la temperatura del processore ecceda un determinato livello. |
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36 |
Ciò considerato, e alla luce del tenore della nota esplicativa del SA riguardante la voce 8414, e in particolare dell’ultimo capoverso della Parte B dedicata ai ventilatori, occorre concludere che i prodotti come quelli in esame nella causa principale non possono essere classificati in tale voce. |
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37 |
Poichè, come risulta già dal punto 28 della presente sentenza, i prodotti di cui trattasi nella causa principale sono destinati esclusivamente a computer rientranti nella voce 8471 della NC, essi, in applicazione della nota 2, lett. b), della sezione XVI della Parte prima della NC, devono essere classificati nella sottovoce 84733090. |
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38 |
Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, le questioni sollevate vanno risolte dichiarando che il regolamento n. 2658/87 deve essere interpretato nel senso che i prodotti, come quelli in esame nella causa principale, costituiti da un dissipatore termico nonché da un ventilatore e destinati esclusivamente ad essere inseriti in un computer devono essere classificati nella sottovoce 84733090 della NC. |
Sulle spese
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39 |
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
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Il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, deve essere interpretato nel senso che i prodotti, come quelli in esame nella causa principale, costituiti da un dissipatore termico nonché da un ventilatore e destinati esclusivamente ad essere inseriti in un computer devono essere classificati nella sottovoce 84733090 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I di detto regolamento. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’olandese.
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