ECLI:EU:C:2009:171•Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 marzo 2009.#Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia.#Tassazione in Finlandia dei veicoli usati importati da altri Stati membri - Conformità della disciplina nazionale con l’art. 90, primo comma, CE, la sesta direttiva IVA e la direttiva 2006/112/CE.#Causa C-10/08.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 marzo 2009.#Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia.#Tassazione in Finlandia dei veicoli usati importati da altri Stati membri - Conformità della disciplina nazionale con l’art. 90, primo comma, CE, la sesta direttiva IVA e la direttiva 2006/112/CE.#Causa C-10/08.
ECLI:EU:C:2009:171Eu Chamb 01 C19 mar 2009
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 90 CE e 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), divenuti artt. 167 e 168 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Normativa nazionale che prevede un’imposta sul valore aggiunto basata sull’imposta sui veicoli a motore e un diritto di detrarre dall’imposta sul valore aggiunto a valle l’importo corrispondente – Applicazione di un valore fiscale identico ai veicoli con meno di tre mesi ed ai veicoli nuovi – Applicazione di un tasso di deprezzamento dello 0,8% mensile ai veicoli con meno di sei mesi qualora non esistano veicoli equivalenti sul mercato nazionale.
Dispositivo
Dispositivo
1) Consentendo che l’imposta prevista dall’art. 5 della legge 29 dicembre 1994, n. 1482, relativa all’imposta sui veicoli a motore [autoverolaki (1482/1994)], sia detratta dall’imposta sul valore aggiunto, come stabilito dall’art. 102, primo comma, punto 4, della legge 30 dicembre 1993, n. 1501, relativa all’imposta sul valore aggiunto [arvonlisäverolaki (1501/1993)], la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 90, primo comma, CE, nonché dell’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, ripresi dagli artt. 167 e 168 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
2) Attribuendo, ai fini della tassazione dei veicoli a motore, lo stesso valore imponibile ai veicoli con meno di tre mesi ed ai veicoli nuovi, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 90, primo comma, CE.
3) Per il resto, il ricorso è respinto.
4) La Repubblica di Finlandia sopporta, oltre alle proprie spese, tre quarti delle spese della Commissione delle Comunità europee.
5) La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese per la parte restante.
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