ECLI:EU:T:2009:3•Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 14 gennaio 2009.#Commissione delle Comunità europee contro Rednap AB.#Clausola compromissoria - Contratti conclusi nell’ambito del quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione - Progetti Rise ed Healthline - Mancanza di conformità alle stipulazioni contrattuali di una parte delle spese dichiarate - Rimborso di una parte degli anticipi versati - Procedimento in contumacia.#Causa T-352/07.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 14 gennaio 2009.#Commissione delle Comunità europee contro Rednap AB.#Clausola compromissoria - Contratti conclusi nell’ambito del quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione - Progetti Rise ed Healthline - Mancanza di conformità alle stipulazioni contrattuali di una parte delle spese dichiarate - Rimborso di una parte degli anticipi versati - Procedimento in contumacia.#Causa T-352/07.
ECLI:EU:T:2009:3Eu Chamb 05 T14 gen 2009
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Ricorso proposto dalla Commissione ai sensi dell’art. 238 CE per ottenere il rimborso di una parte degli anticipi versati dalla Comunità nel contesto dei contratti DE 3010 (DE) Rise e HC 4007 (HC) Healthline, nonché il pagamento degli interessi moratori.
Dispositivo
Dispositivo
1) La Rednap AB è condannata a rimborsare alla Commissione la somma di EUR 334 375,49.
2) La Rednap è condannata a versare alla Commissione interessi moratori sulla somma di EUR 219 125,22 a partire dal 1º giugno 2002 al tasso legale fissato dal diritto ellenico e fino al saldo completo del debito, senza che tale tasso possa, a partire dal 1º agosto 2007, eccedere l’11,75% annuo.
3) La Rednap è condannata a versare alla Commissione interessi moratori sulla somma di EUR 115 250,27 a partire dal 31 maggio 2002 al tasso legale fissato dal diritto ellenico e fino al saldo completo del debito, senza che detto tasso possa, a partire dal 1º agosto 2007, eccedere l’11,75% annuo.
4) La Rednap è condannata alle spese.
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