ECLI:EU:T:2012:168•Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 29 marzo 2012.#Repubblica di Polonia contro Commissione europea.#Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Misure da adottare in conseguenza dell’adesione di nuovi Stati membri — Atto di adesione del 2003 — Determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e conseguenze finanziarie della loro eliminazione — Obiettivo perseguito da una disposizione di diritto primario — Decisione 2007/361/CE.#Causa T‑243/07.
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 29 marzo 2012.#Repubblica di Polonia contro Commissione europea.#Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Misure da adottare in conseguenza dell’adesione di nuovi Stati membri — Atto di adesione del 2003 — Determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e conseguenze finanziarie della loro eliminazione — Obiettivo perseguito da una disposizione di diritto primario — Decisione 2007/361/CE.#Causa T‑243/07.
ECLI:EU:T:2012:168Eu Chamb 08 T29 mar 2012
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2007/361/CE della Commissione, del 4 maggio 2007, relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e [alle] conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 138, pag. 14), nella parte in cui essa riguarda la Repubblica di Polonia.
Dispositivo
Dispositivo
1) La decisione 2007/361/CE della Commissione, del 4 maggio 2007, relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e [alle] conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia è annullata nella parte in cui riguarda la Repubblica di Polonia.
2) La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Repubblica di Polonia.
3) La Repubblica slovacca e la Repubblica di Lituania sopporteranno le proprie spese.
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