ECLI:EU:T:2010:393•Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2010.#Repubblica italiana contro Commissione europea.#Regime linguistico – Bandi di concorsi generali per l’assunzione di amministratori e di assistenti – Pubblicazione in tre lingue ufficiali – Modifiche – Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali – Scelta della seconda lingua tra tre lingue – Regolamento n. 1 – Artt. 27, 28 e 29, n. 1, dello Statuto – Art. 1, nn. 1 e 2, dell’allegato III dello Statuto – Obbligo di motivazione – Principio di non discriminazione – Sviamento di potere.#Cause riunite T-166/07 e T-285/07.
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2010.#Repubblica italiana contro Commissione europea.#Regime linguistico – Bandi di concorsi generali per l’assunzione di amministratori e di assistenti – Pubblicazione in tre lingue ufficiali – Modifiche – Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali – Scelta della seconda lingua tra tre lingue – Regolamento n. 1 – Artt. 27, 28 e 29, n. 1, dello Statuto – Art. 1, nn. 1 e 2, dell’allegato III dello Statuto – Obbligo di motivazione – Principio di non discriminazione – Sviamento di potere.#Cause riunite T-166/07 e T-285/07.
ECLI:EU:T:2010:393Eu Chamb 06 T13 set 2010
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di annullamento dei bandi dei concorsi generali EPSO/AD/94/07, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori (AD 5) nel settore dell’informazione, della comunicazione e dei media (GU 2007, C 45 A, pag. 3); EPSO/AST/37/07, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore della comunicazione e dell’informazione (GU 2007, C 45 A, pag. 15), ed EPSO/AD/95/07, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori (AD 5) nel settore dell’informazione (biblioteca/documentazione) (GU 2007, C 103 A, pag. 7).
Dispositivo
Dispositivo
1) I ricorsi sono respinti.
2) La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.
3) La Repubblica di Lituania e la Repubblica ellenica sopporteranno le proprie spese.
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