ECLI:EU:T:2009:206•Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 17 giugno 2009.#Repubblica portoghese contro Commissione delle Comunità europee.#FEAOG - Sezione "garanzia" - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Seminativi - Grano duro - Termine di 24 mesi - Prima comunicazione di cui all’art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 - Controlli in loco - Telerilevamento - Efficacia dei controlli - Risultati delle verifiche - Misure correttive che lo Stato membro interessato deve adottare - Sussistenza di un danno pecuniario per il FEAOG.#Causa T-50/07.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 17 giugno 2009.#Repubblica portoghese contro Commissione delle Comunità europee.#FEAOG - Sezione "garanzia" - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Seminativi - Grano duro - Termine di 24 mesi - Prima comunicazione di cui all’art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 - Controlli in loco - Telerilevamento - Efficacia dei controlli - Risultati delle verifiche - Misure correttive che lo Stato membro interessato deve adottare - Sussistenza di un danno pecuniario per il FEAOG.#Causa T-50/07.
ECLI:EU:T:2009:206Eu Chamb 02 T17 giu 2009
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 14 dicembre 2006, 2006/932/CE, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 355, pag. 96), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica portoghese nel settore dei seminativi (grano duro).
Dispositivo
Dispositivo
1) La decisione della Commissione 14 dicembre 2006, 2006/932/CE, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», è annullata nella parte in cui esclude per la Repubblica portoghese talune spese effettuate nel settore dei seminativi (grano duro) nel corso della campagna 2003.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
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