ECLI:EU:T:2009:195•Sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) dell'11 giugno 2009.#Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee.#FEAOG - Sezione "Garanzia" - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Olio d’oliva, cotone, uve secche e agrumi - Inosservanza dei termini di pagamento - Termine di 24 mesi - Valutazione delle spese da escludere - Controlli chiave - Principio di proporzionalità - Principio del ne bis in idem - Trasposizione delle constatazioni d’inadempienza.#Causa T-33/07.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) dell'11 giugno 2009.#Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee.#FEAOG - Sezione "Garanzia" - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Olio d’oliva, cotone, uve secche e agrumi - Inosservanza dei termini di pagamento - Termine di 24 mesi - Valutazione delle spese da escludere - Controlli chiave - Principio di proporzionalità - Principio del ne bis in idem - Trasposizione delle constatazioni d’inadempienza.#Causa T-33/07.
ECLI:EU:T:2009:195Eu Chamb 08 T11 giu 2009
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 14 dicembre 2006, 2006/932/CE, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione “garanzia” (GU L 355, pag. 96), nella parte che riguarda alcune spese effettuate dalla Repubblica ellenica nei settori dell’olio d’oliva, del cotone, delle uve secche, degli agrumi e del controllo finanziario.
Dispositivo
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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